Nell’ambito dell’azione sociale di responsabilità contro l’amministratore di s.r.l., la circostanza che il socio cessionario delle quote fosse sempre stato informato dell’attività di gestione compiuta dall’amministratore non assume rilievo ai fini dell’esclusione della responsabilità dell’amministratore per atti illeciti causativi di danni alla società, così come non rileva l’eventuale ruolo di amministratore di fatto rivestito dal socio cessionario, qualora nessuna domanda risarcitoria sia stata svolta nei suoi confronti.
Costituisce onere dell’amministratore conoscere e rispettare la normativa applicabile alla società in relazione al tipo di attività esercitata, sicché non è invocabile a esclusione della responsabilità per omessa presentazione delle dichiarazioni tributarie la dedotta ignoranza dell’esistenza dell’obbligo. Il danno corrispondente consiste nelle sanzioni applicate, perché i tributi la società avrebbe dovuto pagarli comunque; la circostanza che non vi sia prova dell’avvenuto pagamento delle sanzioni da parte della società non esclude il danno, poiché l’esposizione debitoria dell’ente permane anche se l’obbligazione non è adempiuta.
Le spese sostenute dalla società per l’adeguamento degli impianti elettrico e antincendio alla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro non costituiscono danno risarcibile a carico dell’amministratore, in quanto la società avrebbe in ogni caso dovuto sostenerle.
Non è configurabile un danno risarcibile in favore della società corrispondente alle somme indebitamente percepite da una dipendente quando la società stessa, pur avendo introdotto autonomo giudizio per la ripetizione, abbia definito la controversia con verbale di conciliazione: eventuali rinunce a maggiori somme nell’ambito della conciliazione interrompono il nesso di causalità con il danno lamentato, dovendosi escludere in radice l’esistenza stessa del pregiudizio, posto che il credito restitutorio avrebbe potuto essere integralmente soddisfatto nella sede propria.
Il debito da risarcimento del danno determinato nel quantum a carico dell’amministratore per atti di mala gestio ha natura di debito di valuta, sicché non è dovuta la rivalutazione monetaria, mentre gli interessi sono dovuti dalla sentenza al saldo. [nella specie, condanna dell’ex amministratore di una s.r.l. di gestione di parcheggi al pagamento di circa 20.300 euro].