Nell’azione di responsabilità contro l’amministratore, l’atto di citazione deve individuare i comportamenti asseritamente contrari ai doveri legali o statutari da cui l’attore desume il diritto risarcitorio; la nullità per indeterminatezza dell’oggetto ai sensi dell’art. 164, comma 4, c.p.c. ricorre tuttavia soltanto quando tali elementi siano del tutto omessi o assolutamente incerti, poiché la lettura dell’art. 163 c.p.c. non può essere formalistica, e resta distinta dalla questione della prova degli elementi costitutivi della responsabilità.
La prescrizione dell’azione sociale di responsabilità resta sospesa ai sensi dell’art. 2941, n. 7, c.c. finché l’amministratore è in carica e l’art. 2393, comma 4, c.c. ne consente l’esercizio entro cinque anni dalla cessazione; la sospensione opera senza soluzione di continuità quando l’amministratore, nella stessa assemblea in cui sostiene di essere cessato, sia stato confermato nella carica e nominato amministratore delegato per un ulteriore mandato.
La responsabilità contrattuale dell’amministratore di s.r.l. verso la società presuppone la specifica deduzione e prova di inadempimenti ai doveri di legge, di statuto o di diligenza, del danno concreto al patrimonio sociale e del nesso causale, non essendo sufficiente la generica deduzione dell’illegittimità dell’intera gestione o la doglianza sui risultati negativi delle scelte gestorie, insindacabili nel merito secondo la business judgment rule salvo che risultino, ex ante, manifestamente irragionevoli o assunte senza le cautele e le informazioni normalmente richieste; la domanda va quindi rigettata quando la società [nella specie, di gestione di un porto turistico] si limiti ad allegare criticità riscontrate dai nuovi amministratori senza indicare le condotte omissive imputabili al convenuto, il danno e il nesso di causalità, né la mera infondatezza e genericità della domanda integra di per sé la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.