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Tribunale di Ancona, 18 Giugno 2025, n. 1112/2025

Azione sociale contro l’amministratore di s.r.l.: prescrizione in caso di conferma nella carica e allegazione del danno

Tribunale di Ancona, 18 Giugno 2025, n. 1112/2025
Azione sociale contro l’amministratore di s.r.l.: prescrizione in caso di conferma nella carica e allegazione del danno

Nell’azione di responsabilità contro l’amministratore, l’atto di citazione deve individuare i comportamenti asseritamente contrari ai doveri legali o statutari da cui l’attore desume il diritto risarcitorio; la nullità per indeterminatezza dell’oggetto ai sensi dell’art. 164, quarto comma, c.p.c. ricorre però soltanto quando tali elementi siano del tutto omessi o assolutamente incerti, perché la lettura dell’art. 163 c.p.c. non può essere formalistica, e resta distinta dalla questione della prova degli elementi costitutivi della responsabilità.

La prescrizione dell’azione sociale di responsabilità resta sospesa ai sensi dell’art. 2941, n. 7, c.c. finché l’amministratore è in carica, e l’art. 2393, quarto comma, c.c. ne consente l’esercizio entro cinque anni dalla cessazione; la sospensione opera senza soluzione di continuità quando l’amministratore, nella stessa assemblea in cui sostiene di essere cessato, sia stato confermato nella carica e nominato amministratore delegato per un ulteriore mandato.

La responsabilità contrattuale dell’amministratore di s.r.l. verso la società presuppone la specifica deduzione e prova di inadempimenti ai doveri di legge, di statuto o di diligenza, del danno concreto al patrimonio sociale per ciascuna condotta e del nesso causale, non essendo sufficiente la generica deduzione dell’illegittimità dell’intera gestione, l’indicazione di un danno complessivo non riferito ai singoli addebiti o la doglianza sui risultati negativi delle scelte gestorie, insindacabili nel merito salvo che risultino, ex ante, manifestamente irragionevoli o assunte senza le cautele e le informazioni normalmente richieste; sono tardive le allegazioni sul danno introdotte per la prima volta con la perizia di parte depositata con la seconda memoria ai sensi dell’art. 171-ter c.p.c.

Per l’omesso pagamento di tributi e canoni il danno risarcibile non è l’imposta, che la società avrebbe comunque dovuto sostenere, ma l’importo di sanzioni, interessi e aggi, e l’amministratore ne risponde solo se la società era in grado di pagare o se, a capitale perduto, abbia indebitamente proseguito l’attività; la sentenza penale non irrevocabile non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile di responsabilità ai sensi dell’art. 651 c.p.p. La mera infondatezza e genericità della domanda non integra di per sé la responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c.

Data Sentenza: 18/06/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Gabriella Pompetti
Registro: RG 960 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 23/09/2026
Massima a cura di: CMICHELINI
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