Il lodo irrituale è annullabile ai sensi dell’art. 808-ter, co. 2, n. 5, c.p.c. per violazione del principio del contraddittorio quando, nel procedimento arbitrale avente ad oggetto l’azione di responsabilità promossa dal socio contro l’amministratore di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476 c.c., la società sia stata convocata in persona dello stesso amministratore convenuto, in conflitto di interessi con essa, senza che il contraddittorio sia stato integrato nei suoi confronti in persona di un curatore speciale nominato ai sensi degli artt. 78 e 79 c.p.c.
Nell’azione di responsabilità contro gli amministratori di s.r.l. promossa dal singolo socio ai sensi dell’art. 2476 c.c., il socio è investito di una legittimazione straordinaria e agisce quale sostituto processuale della società, titolare del diritto dedotto in giudizio, la quale assume pertanto la qualità di litisconsorte necessario del socio. Ciò trova conforto nella circostanza che l’interesse protetto è quello sociale, perché la società è creditrice dell’obbligo inadempiuto, titolare del diritto al risarcimento e del potere di rinunciare all’azione e di transigerla, ed è tenuta, in caso di accoglimento della domanda, a rimborsare al socio le spese legali; la sua necessaria partecipazione discende dal principio generale per cui, quando il giudizio è promosso da un soggetto investito di legittimazione straordinaria, è litisconsorte necessario anche il titolare del diritto, nei cui confronti la sentenza produce effetti.
L’omessa nomina del curatore speciale in caso di conflitto di interessi tra la società e il suo rappresentante costituisce un vizio di costituzione del rapporto processuale, cui consegue la nullità dell’intero giudizio, rilevabile in ogni stato e grado, per violazione del principio del contraddittorio e della garanzia del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost.
Oltre ai casi di impugnabilità previsti dall’art. 808-ter c.p.c., il lodo irrituale è soggetto al regime delle impugnative negoziali, in ragione della sua natura di negozio di accertamento. Competente a decidere dell’impugnazione del lodo irrituale per i motivi di cui all’art. 808-ter c.p.c. è il tribunale del luogo in cui il lodo è stato pronunciato.
Il lodo irrituale può essere impugnato per errore essenziale esclusivamente quando la formazione della volontà degli arbitri sia stata deviata da un’alterata percezione o da una falsa rappresentazione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti al loro esame (c.d. errore di fatto), e non quando la deviazione attenga alla valutazione di una realtà i cui elementi siano stati esattamente percepiti (c.d. errore di giudizio). Il lodo irrituale è pertanto impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, come l’errore, la violenza, il dolo o l’incapacità delle parti che hanno conferito l’incarico e dell’arbitro, restando esclusa l’impugnazione per errores in iudicando [quali l’erronea qualificazione del danno al patrimonio sociale come danno diretto al socio o l’erroneità del criterio di calcolo degli utili non distribuiti], anche se consistenti nell’erronea interpretazione del contratto che ha dato origine al mandato agli arbitri.
L’annullamento dell’intero lodo per violazione del principio del contraddittorio comporta il rigetto della domanda di annullamento soltanto parziale del medesimo lodo per omessa pronuncia su alcuni addebiti, che presuppone la validità della pronuncia arbitrale, nonché la revoca del decreto ingiuntivo ottenuto sulla base del lodo.