L’erronea redazione del bilancio non costituisce di per sé fonte di danno risarcibile, perché il bilancio si limita a rappresentare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società a una certa data, mentre cagiona un danno risarcibile la condotta degli amministratori che, attraverso bilanci non veritieri, occultano la perdita del capitale sociale e proseguono l’attività in violazione dell’obbligo di gestione conservativa di cui all’art. 2486 c.c., danno quantificabile nell’aggravamento incrementale del patrimonio netto tra il momento in cui gli organi sociali avrebbero dovuto avvedersi della perdita e la dichiarazione di fallimento, al netto dei costi che la liquidazione avrebbe comunque comportato [società concessionaria della gestione di uno scalo aeroportuale, partecipata da enti territoriali, in perdita dal 2011, i cui bilanci dal 2011 al 2014 sopravvalutavano i crediti e omettevano gli accantonamenti nonostante i reiterati rilievi del collegio sindacale, con emersione delle perdite pregresse solo nel bilancio 2015 e successivo fallimento; condanna solidale di sei amministratori e quattro sindaci, prescrizione dell’azione sociale per quattro organi cessati, cessazione della materia del contendere per una sindaca che aveva transatto].
La perdita che emerge in un bilancio per effetto delle rettifiche di poste contabili relative a esercizi precedenti, non correttamente rilevate nei bilanci di quegli esercizi, è imputabile agli amministratori in carica negli esercizi precedenti e non a quelli che, redigendo correttamente il bilancio, hanno fatto emergere la reale situazione patrimoniale della società, sicché va esclusa la responsabilità dell’amministratore nominato nell’ultimo esercizio e del sindaco in carica soltanto in relazione a quel bilancio.
Nel rapporto interno tra amministratori e sindaci solidalmente responsabili verso la società fallita il danno può essere ripartito in misura diversa, perché gli amministratori sono autori degli atti di cattiva gestione mentre i sindaci rispondono per omessa vigilanza, e può essere imputato ai singoli in relazione agli esercizi nei quali sono rimasti in carica, ferma restando la responsabilità solidale nei confronti del fallimento, sulla quale il riparto interno non incide.
Nell’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall. la prescrizione quinquennale dell’azione sociale decorre dalla cessazione dalla carica di ciascun amministratore o sindaco, mentre quella dell’azione dei creditori sociali decorre dal momento in cui l’insufficienza patrimoniale diviene oggettivamente percepibile, che si presume coincidente con la dichiarazione di fallimento salvo prova contraria a carico degli organi sociali, sicché la prescrizione dell’azione sociale nei confronti di chi è cessato dalla carica da oltre cinque anni non impedisce la condanna in base all’azione dei creditori sociali.
L’ammissione al passivo fallimentare del credito per compensi maturato dall’amministratore o dal sindaco non implica l’accertamento della correttezza del suo operato, sicché il curatore può comunque agire in responsabilità e negare il pagamento del credito ammesso, e l’eccezione di compensazione va rigettata nei confronti degli organi sociali dei quali sia accertata la responsabilità.
L’amministratore privo di deleghe risponde dei danni quando abbia avuto a disposizione segnali d’allarme evidenti, reiterati e urgenti, quali le ripetute segnalazioni del collegio sindacale sulle criticità dei bilanci, tali da sollecitare il suo intervento attraverso il consiglio di amministrazione, e spetta a lui dimostrare di avere adempiuto i propri doveri chiedendo chiarimenti e ricevendo rassicurazioni documentate oppure verbalizzando formalmente il proprio dissenso.
Va esclusa la responsabilità dell’amministratore rimasto in carica per un periodo esiguo senza partecipare all’approvazione dei bilanci non veritieri, nonché degli amministratori privi di deleghe nominati da poco tempo al momento della predisposizione del progetto di bilancio, che non potevano compiere autonomamente alcun atto di gestione.
L’iscrizione nel registro delle imprese del nominativo di un consigliere di amministrazione, effettuata in difetto dell’atto di nomina da parte del socio pubblico al quale spetta la designazione, non è sufficiente a fondare la responsabilità gestoria del soggetto iscritto, che non ha mai assunto la carica.
Il foro speciale previsto dall’art. 30-bis c.p.c. per le cause in cui sono parte magistrati non si applica all’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall. nei confronti di un ex amministratore che abbia successivamente assunto funzioni di magistrato nel distretto, perché, dopo le pronunce di illegittimità costituzionale, la norma conserva applicazione per le azioni civili concernenti le restituzioni e il risarcimento del danno da reato e non per le domande risarcitorie fondate su condotte che non integrano gli estremi di un reato.
Ai fini dell’azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci di una società di capitali partecipata da enti pubblici è irrilevante che il componente dell’organo sociale sia dipendente dell’ente pubblico socio che lo ha nominato, perché il rapporto di immedesimazione organica con l’ente non sposta su quest’ultimo la responsabilità, regolata esclusivamente dagli artt. 2392 ss. e 2407 c.c., e la relativa eccezione attiene al merito e non alla legittimazione ad causam.
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore nei confronti degli organi sociali non è inammissibile per il fatto che i soci pubblici abbiano omesso di ricapitalizzare la società e di ripianarne le perdite, perché il patrimonio sociale è separato da quello dei soci e l’azione è esercitata nell’interesse della società e non degli enti soci.
Nell’assicurazione della responsabilità civile di amministratori e dipendenti pubblici, l’esclusione dalla garanzia delle richieste risarcitorie derivanti da incarichi svolti presso società di capitali a partecipazione pubblica rende la polizza inoperante per l’azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società partecipata da enti pubblici, e non deroga a tale esclusione l’appendice che estende genericamente la copertura all’attività di componente del consiglio di amministrazione di società, tanto più se disposta da un agente privo del potere di rappresentare l’assicuratore.
La polizza di responsabilità professionale che copre le perdite patrimoniali e i danni involontariamente cagionati a terzi per violazione colposa dei doveri connessi alla funzione di sindaco opera, nei limiti del massimale, per la condanna risarcitoria del sindaco per omessa vigilanza quando non sia provata la volontarietà della sua condotta.
La clausola claims made che subordina la copertura alla circostanza che sia la richiesta risarcitoria del terzo sia la denuncia all’assicuratore intervengano durante la vigenza della polizza, senza prevedere un periodo di ultrattività, lede il diritto dell’assicurato alla copertura perché lo fa dipendere dalla condotta del danneggiato, ma la garanzia non opera comunque quando la richiesta risarcitoria sia formulata oltre ogni congruo periodo di ultrattività successivo alla scadenza del contratto, usualmente fissato in almeno dodici mesi.
La dichiarazione inesatta o reticente dell’assicurato esclude la garanzia ai sensi dell’art. 1892 c.c. solo se frutto di dolo o colpa grave, che presuppone la coscienza dell’inesattezza o della reticenza unita alla consapevolezza dell’importanza dell’informazione per la conclusione del contratto.
L’art. 2407 c.c., come modificato dalla l. n. 35 del 2025 con l’introduzione di limiti quantitativi alla responsabilità dei sindaci, non si applica ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore.
L’assoluzione in sede penale per fatti non del tutto sovrapponibili a quelli dedotti nel giudizio civile e la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non precludono l’accertamento della responsabilità civile del sindaco per omessa vigilanza, valutata secondo le regole civilistiche sulla diligenza professionale.
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall. cumula l’azione sociale, di natura contrattuale, e l’azione dei creditori sociali, di natura extracontrattuale, in un’azione unitaria e inscindibile volta alla reintegrazione del patrimonio sociale, che modifica la legittimazione attiva ma non la natura e i presupposti delle due azioni.
La clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale non si applica all’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall., perché i creditori sociali sono estranei alla convenzione arbitrale e il carattere unitario e inscindibile dell’azione estende l’inapplicabilità anche alla componente sociale.
Il parere del comitato dei creditori sull’azione di responsabilità ha valenza solo endofallimentare, sicché la sua mancanza costituisce una mera irregolarità interna alla procedura, deducibile soltanto con il reclamo di cui all’art. 26 l. fall. e non nel giudizio di responsabilità.
Spetta al giudice ordinario e non alla Corte dei conti la giurisdizione sull’azione di responsabilità per mala gestio nei confronti degli amministratori di una società a partecipazione pubblica quando il danno riguarda il patrimonio sociale, che resta privato e distinto da quello dei soci pubblici, salva la giurisdizione contabile sul solo danno erariale.
In tema di responsabilità degli amministratori l’insindacabilità del merito delle scelte di gestione trova un limite nella loro ragionevolezza, da valutare ex ante tenendo conto delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel tipo.
Nell’azione sociale di responsabilità la società deve provare le violazioni e il nesso causale tra queste e il danno, nonché l’esistenza di un danno concreto consistente nel depauperamento del patrimonio sociale, mentre spetta agli amministratori e ai sindaci provare la non imputabilità del fatto dannoso e l’osservanza dei doveri loro imposti.
Gli amministratori privi di deleghe non sono gravati da un generale obbligo di vigilanza, ma rispondono quando non abbiano impedito fatti pregiudizievoli che conoscevano o potevano conoscere in forza del dovere di agire informati, e la solidarietà prevista dall’art. 2392 c.c. presuppone l’accertamento di una condotta colposa, anche omissiva, di ciascun amministratore.
La responsabilità dei sindaci è responsabilità per fatto proprio, per violazione del dovere di vigilare sull’intera gestione e non solo sulla regolarità contabile, e sussiste quando essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o non abbiano reagito pretendendo dagli amministratori le azioni correttive e attivando i poteri di denuncia, non bastando la mera richiesta di chiarimenti.
È ammissibile la modificazione della domanda con la prima memoria di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c. quando la domanda modificata resti connessa alla medesima vicenda sostanziale dedotta con l’atto introduttivo.