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Tribunale di Venezia, 13 Marzo 2024, n. 840/2024

Bilancio societario e detrazione dell’iva in caso di operazioni inesistenti

Tribunale di Venezia, 13 Marzo 2024, n. 840/2024
Bilancio societario e detrazione dell’iva in caso di operazioni inesistenti

In tema di Iva, la speciale procedura di variazione prevista dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 26 – che consente di portare in detrazione l’Iva in ogni caso in cui un operazione per la quale sia stata emessa fattura viene meno in tutto in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile – presuppone necessariamente, come si desume univocamente dalla funzione perseguita dalla norma, che l’operazione per la quale sia stata emessa fattura, da rettificare perché venuta meno in tutto o in parte in conseguenza di uno degli specifici motivi indicati nel secondo comma della norma stessa, sia un operazione vera e reale, e non già inesistente. Ciò discende anche dal disposto del menzionato D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7, il quale – nel prevedere, allo scopo di ricondurre a coerenza il sistema impositivo dell’Iva, fondato sui principi di rivalsa e della detrazione, che, se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, l’imposta è dovuta per l’intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura – da un lato incide direttamente sul soggetto emittente la fattura, costituendolo debitore d’imposta sulla base dell’applicazione del solo principio di cartolarità, e, dall’altro, incide indirettamente, in combinato disposto von lo stesso D.P.R., art. 19, comma 1, e art. 26, comma 3, anche sul destinatario della fattura medesima, il quale non può esercitare il diritto alla detrazione o alla variazione dell’imposta in totale carenza del suo presupposto, e cioè dell’acquisto (o dell’importazione) di beni e servizi nell’esercizio dell’impresa, arte o professione.

La fattura concernente operazioni inesistenti e scontata in banca al fine di ottenere un’anticipazione sul credito rappresentato dal documento contabile deve ritenersi messa in circolazione, essendosi verificato lo spossessamento in favore dell’ente creditizio (che può incassare il credito in nome e per conto dell’emittente, ma anche nel proprio interesse). Tale fattura è, dunque, emessa i sensi dell’art. 21, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, indipendentemente dalla formale consegna o spedizione alla controparte e l’emittente, la cui buona fede va senz’altro esclusa, è tenuto al versamento dell’IVA relativa ai sensi del comma 7 della citata disposizione, salva la prova dell’eliminazione degli effetti pregiudizievoli per l’erario derivati dall’utilizzazione del documento contabile.

Data Sentenza: 13/03/2024
Carica: Presidente
Giudice: Lina Tosi
Relatore: Lisa Torresan
Registro: RG 7841 / 2020
Allegato:
Stampa Massima
Data: 17/09/2025
Massima a cura di: Elis Palazzi
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