La commercializzazione online di prodotti anche sul territorio italiano da parte di un’impresa con sede all’estero è sufficiente a radicare la giurisdizione italiana, poiché l’illecito risulta commesso anche in Italia, nonché l’applicazione della legge italiana; quando il convenuto non abbia residenza, domicilio o dimora nel territorio italiano, la competenza territoriale si determina ai sensi dell’art. 120, secondo comma, c.p.i. avendo riguardo alla sede dell’attore.
L’accertamento della confondibilità per imitazione servile richiede una valutazione sintetica dei prodotti nel loro complesso, dal punto di vista del consumatore, e la riproduzione pressoché identica dei modelli altrui e dei loro elementi caratteristici è tanto più idonea a creare confusione quando i prodotti imitativi siano venduti soltanto online, circostanza che rende più difficile per l’acquirente riscontrare le differenze, come quelle nei materiali. L’attività parassitaria è confermata da immagini pubblicitarie e contenuti social che accostano i prodotti a quelli imitati e ne esaltano l’identità e la convenienza economica.
Quando i prodotti siano commercializzati soltanto online, la pubblicazione del dispositivo sulla home page del sito del contraffattore, anche in lingua inglese, costituisce misura sufficiente e idonea a tutelare i diritti del ricorrente.