La vendita online anche in Italia di prodotti in contraffazione da parte di una società con sede nel Regno Unito radica la giurisdizione italiana e l’applicazione della legge italiana, e ai sensi dell’art. 120, comma 2, c.p.i., quando il convenuto non ha residenza, domicilio o dimora in Italia, è competente la sezione specializzata del luogo in cui ha sede il ricorrente.
L’imitazione servile va accertata con una valutazione sintetica e complessiva dal punto di vista del consumatore, e la riproduzione pressoché identica dei modelli è tanto più idonea a creare confusione quando i prodotti sono venduti solo online, perché l’acquirente non può riscontrare differenze come la morbidezza dei materiali; integrano concorrenza parassitaria anche l’accostamento pubblicitario ai prodotti e alle vetrine del concorrente e i contenuti social che ne suggeriscono l’identità a minor prezzo [nella specie, calzature Loro Piana “Open Walk” e “Summer Walk” imitate da una società inglese contumace: inibitoria, penali e pubblicazione del dispositivo, anche in inglese, sulla home page del sito della convenuta].