La capacità processuale suppletiva del fallito per l’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria di un atto di scissione compiuto dal proprio debitore presuppone l’inerzia degli organi della procedura rispetto a tale specifica azione, sicché essa va esclusa quando il fallito non documenta di aver comunicato al curatore l’esistenza dell’atto di scissione e la necessità di proporre la revocatoria, a nulla rilevando che il curatore sia stato informato del credito vantato verso la società scissa e abbia valutato negativamente la relativa azione risarcitoria [società in liquidazione dichiarata fallita che, tramite il liquidatore, agisce ex art. 2901 c.c. per la revoca della scissione parziale con cui la società debitrice ha assegnato quasi tutti i propri immobili alla beneficiaria partecipata dagli stessi soci; domanda dichiarata improcedibile e appello rigettato].
Il fallito è privo della capacità di stare in giudizio nelle controversie relative ai rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, salvo che agisca per la tutela di diritti strettamente personali o che l’amministrazione fallimentare sia rimasta inerte, e l’inerzia del curatore presuppone che questi sia stato informato dell’esistenza della pretesa, in mancanza di che il difetto di capacità processuale del fallito è assoluto e rilevabile d’ufficio.
La richiesta di concessione dei termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c. non preclude al giudice di invitare le parti a precisare le conclusioni e di trattenere la causa in decisione, ai sensi degli artt. 187, comma 1, c.p.c. e 80-bis disp. att. c.p.c.
È ammissibile in appello la doglianza relativa alla mancata ammissione in primo grado dei mezzi di prova richiesti, purché ne siano indicate la rilevanza e la decisività.