La dichiarazione di fallimento, con il conseguente spossessamento dell’intero patrimonio della società fallita e la privazione di ogni potere dispositivo in capo all’amministratore unico formalmente in carica, fa venire definitivamente meno ogni interesse del socio ricorrente ad ottenere la revoca cautelare del suddetto amministratore, rimettendo nelle esclusive mani del curatore fallimentare – ai sensi dell’art. 146 l.f. e dell’art. 2394 bis c.c. – ogni futura disamina e decisione sui profili di responsabilità sollevati dal ricorrente nell’interesse della società (e, indirettamente, di se stesso).