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Tribunale di Palermo, 19 Agosto 2025

Carenze contabili, pagamenti preferenziali e omessa approvazione dei bilanci come gravi irregolarità dell’amministratore

Tribunale di Palermo, 19 Agosto 2025
Carenze contabili, pagamenti preferenziali e omessa approvazione dei bilanci come gravi irregolarità dell’amministratore

Integrano gravi irregolarità gestionali e contabili, che giustificano la revoca dell’amministratore e la nomina di un amministratore giudiziario, una tenuta della contabilità così carente da impedire un effettivo controllo sull’esistenza delle voci esposte nei bilanci, l’omessa riscossione di crediti anche rilevanti e la loro mancata svalutazione in ragione dell’effettiva recuperabilità, il pagamento preferenziale, anche rispetto ai debiti tributari, dei debiti verso una società di cui l’amministratore è socio unico, con impiego a tal fine dei finanziamenti ottenuti dalla società, e il rimborso all’amministratore di finanziamenti soci dei quali non vi è traccia documentale.

L’omessa predisposizione e approvazione dei bilanci per più esercizi, di regola illecito meramente formale privo di carattere di dannosità, assume una connotazione negativa quando risulti funzionale a occultare una situazione economico-patrimoniale compromessa e a favorire lo spostamento delle risorse sociali verso un’altra impresa riferibile all’amministratore, e concorre allora a integrare i presupposti per la revoca di quest’ultimo e la nomina di un amministratore giudiziario.

Anche la mancanza di un efficace sistema di gestione dei crediti commerciali costituisce grave irregolarità, perché impedisce di rilevare tempestivamente i sintomi di squilibrio economico-finanziario e di salvaguardare la continuità aziendale.

Concorre a integrare le gravi irregolarità l’omessa adozione senza indugio dei provvedimenti previsti dagli artt. 2484 ss. c.c. quando sia altamente probabile la perdita integrale del capitale sociale; la pacifica inattività della società, che rende prima facie impossibile il conseguimento dell’oggetto sociale, impone inoltre di redigere i bilanci in prospettiva liquidatoria.

L’amministratore giudiziario nominato ai sensi dell’art. 2409, comma 4, c.c. può essere incaricato, per un periodo determinato, di ricostruire la contabilità e predisporre i bilanci mancanti, di verificare la continuità aziendale e l’eventuale sussistenza di cause di scioglimento, di proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società o la sua ammissione a una procedura concorsuale, di recuperare i crediti sociali e di valutare l’esercizio di altre azioni a tutela della società, compiendo gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale ai sensi dell’art. 92 disp. att. c.c.

Poiché il procedimento ex art. 2409 c.c. è deformalizzato e deve garantire il contraddittorio e il pieno esercizio del diritto di difesa, sono ammissibili le controdeduzioni dell’amministratore alla relazione ispettiva; a fronte delle irregolarità accertate restano tuttavia irrilevanti le mere rassicurazioni dell’amministratore sulla possibilità di rettificare la contabilità.

Il procedimento ex art. 2409 c.c., esperibile anche nelle società a responsabilità limitata in forza del rinvio contenuto nell’art. 2477, comma 7, c.c., come modificato dall’art. 379, comma 2, d.lgs. 14/2019, consente al socio, anche di minoranza, di ottenere l’ispezione dell’amministrazione della società e, quale extrema ratio, la revoca dell’amministratore e la nomina di un amministratore giudiziario, in presenza del fondato sospetto di gravi irregolarità nella gestione, compiute in violazione dei doveri degli amministratori e suscettibili di recare danno alla società. L’indizio di irregolarità deve essere serio, preciso e grave, cioè basato su specifici e obiettivi riscontri da cui desumere l’elevata probabilità che siano stati commessi atti irregolari; restano perciò inidonei i generici sospetti e i rilievi critici indimostrati.

Costituisce grave irregolarità gestionale qualsiasi comportamento degli amministratori che concretizzi un adempimento inesatto e inadeguato degli obblighi di legge e di statuto o una grave inosservanza dei loro doveri, compresi i generici obblighi di gestione diligente, nell’interesse della società e senza conflitto di interessi, tale da arrecare alla società un grave pregiudizio o da esporla a tale pericolo, sempre che l’impossibilità della condotta esatta e adeguata non dipenda da causa non imputabile agli organi sociali ai sensi dell’art. 1218 c.c. Le gravi irregolarità devono essere attuali e ancora in grado di produrre effetti pregiudizievoli per la società.

Data Sentenza: 19/08/2025
Carica: Presidente
Giudice: Daniela Galazzi
Relatore: Giovanna Nozzetti
Registro: RVG 4350 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 22/10/2026
Massima a cura di: Marta Cosi
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