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Tribunale di Bologna, 16 Marzo 2018, n. 859/2018

Competenza della sezione specializzata adita per la causa di garanzia contro società con sede all’estero

Tribunale di Bologna, 16 Marzo 2018, n. 859/2018
Competenza della sezione specializzata adita per la causa di garanzia contro società con sede all’estero

La competenza per la causa di garanzia proposta nei confronti di una società con sede all’estero, anche se dotata di sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, nell’ambito di un giudizio rientrante nella competenza per materia delle sezioni specializzate in materia di impresa, è regolata dall’art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 168/2003, e resta pertanto radicata presso la sezione specializzata competente per la causa principale, senza che operi l’art. 4, comma 1 bis, del medesimo decreto. Quest’ultima norma richiama unicamente l’art. 33 c.p.c. (cumulo soggettivo), omettendo qualsiasi riferimento ai casi disciplinati dall’art. 32 c.p.c.; tale omissione è indicativa dell’intenzione del legislatore di non estendere la competenza esclusiva delle undici sezioni specializzate al di là dell’ipotesi di cumulo soggettivo, perché nelle materie devolute alle sezioni specializzate la connessione, sussistente in particolare tra la causa di garanzia, propria o impropria, e la causa principale, è espressamente e separatamente regolata dall’art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 168/2003.

Non è ravvisabile alcuna violazione di legge o di statuto, idonea a fondare la responsabilità dell’amministratore, nella distribuzione di una quota degli utili [ai dipendenti] in difformità dalla clausola statutaria che ne fissa i criteri di ripartizione [facendo salva una diversa determinazione dell’assemblea], quando la distribuzione sia stata consapevolmente approvata dall’assemblea e, prima di essa, dal consiglio di amministrazione e dal collegio sindacale.

Una volta sorto, con l’approvazione del bilancio, il diritto dei soci [e, in forza di clausola statutaria, dei dipendenti] alla distribuzione degli utili eccedenti la quota da destinare a riserva legale o statutaria, soltanto gli aventi diritto sono legittimati a dolersi dell’eventuale illegittimità, iniquità o arbitrarietà dei criteri di distribuzione adottati, e non la società, perché quegli utili sono comunque destinati a fuoriuscire dal patrimonio sociale. La società può dolersi soltanto dell’eventuale erronea determinazione della quota di utili da destinare a riserva; in difetto, manca l’allegazione di una lesione del patrimonio sociale quale conseguenza della condotta dell’amministratore.

Nelle società per azioni, a norma dell’art. 2433 c.c., anche nel testo anteriore alla riforma, la competenza a deliberare la distribuzione degli utili è riservata all’assemblea dei soci, che decide secondo le maggioranze di legge e di statuto; analoga previsione è contenuta nell’art. 2478 bis, comma 3, c.c., con riguardo alle società a responsabilità limitata. La decisione di distribuire gli utili è quindi rimessa alla maggioranza dei soci, che può anche legittimamente deliberare di accantonarli o di destinarli ad aumento di capitale; rientra infatti nei poteri dell’assemblea la facoltà di disporre la ripartizione degli utili ovvero di destinarli ad altro impiego o di differirne la distribuzione.

Nelle società di capitali il diritto del singolo socio a percepire la propria quota di utili sorge a seguito della deliberazione assembleare che decide la devoluzione ai soci, in tutto o in parte, dell’utile accertato in sede di approvazione del bilancio. Prima di tale deliberazione il socio vanta soltanto una semplice aspettativa, la cui realizzazione può essere sacrificata dalla maggioranza, che può impiegare diversamente gli utili o rinviarne la distribuzione nell’interesse della società, fermo restando il diritto del socio di pretendere, nella determinazione dei dividendi, un comportamento aderente agli scopi sociali e conforme a correttezza e buona fede.

La liquidazione equitativa del danno ai sensi dell’art. 1226 c.c. [lamentato dalla società come lesione della propria reputazione] presuppone la prova, anche presuntiva, dell’esistenza certa del danno, in difetto della quale non vi è spazio per alcuna attribuzione patrimoniale, perché il giudizio equitativo attiene soltanto all’entità del pregiudizio, quando ne sia impossibile o molto difficile la dimostrazione nella sua precisa misura.

Data Sentenza: 16/03/2018
Carica: Presidente
Giudice: Fabio Florini
Relatore: Manuela Velotti
Registro: RG 15014 / 2015
Allegato:
Stampa Massima
Data: 14/04/2022
Massima a cura di: Stefano Castoldi
Stefano Castoldi

Avvocato in Milano, attualmente frequentante l'LL.M. presso la Columbia University (New York). Laureato con lode presso l'Università degli Studi di Milano. Si occupa di contenziosi commerciali e societari.

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