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Tribunale di Roma, 6 Giugno 2018

Cessazione della materia del contendere per sostituzione della delibera impugnata

Tribunale di Roma, 6 Giugno 2018
Cessazione della materia del contendere per sostituzione della delibera impugnata

Il tenore dell’art. 2377, co. 8 c.c. consente di escludere che il rilievo relativo alla sostituzione della delibera impugnata con altra presa in conformità della legge e dello statuto integri una eccezione non rilevabile d’ufficio. La norma, infatti, contiene un comando per il giudice il quale non potrà pronunziare l’annullamento della delibera, dovendo egli pronunciare la cessazione della materia del contendere. Al giudice spetta, comunque, di valutare la validità della deliberazione sostitutiva e, quindi, di accertare, ai fini della condanna alle spese di lite, la soccombenza virtuale e, dunque, la fondatezza dell’originaria impugnazione della delibera sostituita. In altre parole, la conformità a legge e statuto della seconda delibera è compresa tra i fatti costitutivi dell’effetto sanante o, comunque, tra quelli impeditivi del provvedimento che il giudice è chiamato ad emanare nel giudizio di annullamento.

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Data Sentenza: 06/06/2018
Registro: RG 40854 / 2015
Allegato:
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Data: 25/01/2023
Massima a cura di: Nicolò Pavan
Nicolò Pavan

Avvocato iscritto all'Albo degli Avvocati di Verona. Svolgo la mia attività professionale presso lo studio Pirola Pennuto Zei & Associati, principalmente presso la sede di Verona. Mi occupo di diritto societario e commerciale, anche con riferimento alla consulenza societaria, alla contrattualistica commerciale (anche internazionale) e alla compliance societaria, operazioni straordinarie, M&A e private equity, nonché in via residuale di diritto fallimentare e restructuring.

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