Dato che la cessione del credito non produce modificazioni oggettive del credito medesimo e non può pregiudicare la posizione del debitore ceduto, visto che avviene senza o addirittura contro la sua volontà, il ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni concernenti l’esistenza della validità del negozio da cui origina il credito e quelle riguardanti il suo esatto adempimento.