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Tribunale di Milano, 6 Febbraio 2025

Cessione di azienda da parte di società di capitali: applicabilità del divieto di concorrenza ex art. 2557 c.c. ai soci della società cedente

Tribunale di Milano, 6 Febbraio 2025
Cessione di azienda da parte di società di capitali: applicabilità del divieto di concorrenza ex art. 2557 c.c. ai soci della società cedente

La ratio dell’art. 2557 cod. civ. è assicurare che il contratto di trasferimento d’azienda realizzi appieno le finalità economiche normalmente perseguite dalle parti, consentendo all’acquirente di subentrare nella titolarità di un’azienda corrispondente a quella gestita dall’alienante, caratterizzata da una certa organizzazione e dall’esistenza di determinati rapporti con fornitori, finanziatori e clienti.

Il rispetto del principio di relatività degli effetti contrattuali ed il divieto di imporre ai soci sacrifici ulteriori rispetto al conferimento, non prevedibili al momento dell’ingresso in società, richiedono che l’identificazione del “soggetto alienante” in senso sostanziale, gravato dal divieto di concorrenza, debba basarsi sul “consenso” prestato dal singolo socio all’operazione di cessione: “consenso” che sarà normalmente ravvisabile in capo al socio o ai soci che detengono il controllo della società, dato che la vendita dell’azienda sociale non può che realizzarsi, nelle società di capitali, con l’approvazione, assembleare o extra-assembleare, di coloro che, rappresentando la maggioranza del capitale sociale, dispongono dei voti necessari per nominare gli amministratori e hanno il potere di influenzare concretamente la gestione strategica dell’impresa. Mentre in nessun caso il socio dissenziente o comunque rimasto estraneo alla definizione delle condizioni dell’operazione di dismissione dell’azienda può essere vincolato ad un obbligo di non concorrenza imposto dagli altri soci che, a maggioranza, abbiano deciso l’operazione. Il bilanciamento tra l’interesse dell’acquirente alla salvaguardia dell’avviamento dell’azienda e quello dei soci della società alienante a non essere vincolati uti singuli ad obblighi ulteriori e diversi rispetto a quelli stabiliti nel contratto sociale deve pertanto essere realizzato muovendo dal rilievo che, in base al principio di buona fede, possono considerarsi sottoposti all’obbligo di non concorrenza assunto dalla società esclusivamente i soci che (i) abbiano deciso, autorizzato o comunque in qualsiasi forma prestato la loro adesione alle condizioni dell’operazione di cessione, assumendo la qualità di parti in senso sostanziale del contratto, e che (ii) per la posizione rivestita nell’organizzazione aziendale siano concretamente in grado di esercitare una concorrenza differenziale.

Data Sentenza: 06/02/2025
Carica: Presidente
Giudice: Silvia Giani
Relatore: Edmondo Tota
Registro: RG 44971 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 08/11/2025
Massima a cura di: Benedetta Dolci
Benedetta Dolci

Benedetta Dolci, laureata in Giurisprudenza all'Università di Bologna, è iscritta all'ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale nella sezione marchi e design. Socia fondatrice dello Studio Dolci Cerreta Massaro Società tra Avvocati a responsabilità limitata. Si occupa di definizione degli ambiti di tutela, opposizioni, controversie stragiudiziali, accordi di coesistenza, contratti di cessione e licenza, operazioni di stima. Conosce bene le problematiche dei mercati ad alto rischio di contraffazione ed ha consolidata esperienza nell’affiancare le aziende verso l’apertura di nuovi mercati. È schietta e pragmatica. Ama andare dritta al punto. Da importanza alla sostanza, senza dimenticare le forme, soprattutto quelle estetiche.

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