In tema di cessione di crediti in blocco ai sensi dell’art. 58 t.u.b., quando il garante contesta specificamente l’inclusione del credito azionato nell’operazione e non ne riconosce in alcun modo la cessione, l’estratto dell’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non costituisce prova idonea della titolarità del credito in capo al cessionario, perché attiene al momento notificatorio e non a quello genetico della vicenda successoria, specie se individua i crediti ceduti in modo generico mediante il riferimento ad attività finanziarie deteriorate e il cessionario non produce il contratto di cessione né altri elementi idonei a ricondurvi il credito, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo [credito da mutuo concesso a una s.r.l. poi fallita, garantito da fideiussione omnibus, azionato in via monitoria dalla mandataria di una società di cartolarizzazione sulla base del solo avviso in Gazzetta Ufficiale, con link ai dati dei crediti ceduti non funzionante].
Chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario in virtù di una cessione in blocco ai sensi dell’art. 58 t.u.b. ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito nell’operazione, salvo che il debitore o il garante l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta, sicché la sufficienza dell’avviso in Gazzetta Ufficiale a provare la titolarità del credito va valutata alla stregua del contegno processuale del debitore o del garante.
L’eccezione con cui si contesta la prova dell’inclusione del credito in una cessione in blocco attiene alla titolarità del rapporto controverso, e quindi al merito della pretesa, e non alla legittimazione ad agire, che sussiste in base alla mera affermazione della titolarità del diritto, sicché il suo accoglimento conduce al rigetto della domanda e non a una pronuncia di inammissibilità.