Qualora tra cedente e cessionario dell’azienda vi sia sostanziale coincidenza [cessione di fatto dell’azienda da una s.r.l. all’impresa individuale della sua amministratrice e liquidatrice], il cessionario risponde in solido ex art. 2560 c.c. dei debiti anteriori al trasferimento anche in mancanza di formalizzazione del contratto di cessione, perché non può ignorare l’esistenza del credito e l’operazione sottrae ai creditori della cedente la garanzia patrimoniale su cui facevano affidamento ai sensi dell’art. 2740 c.c.
Il principio di solidarietà fra cedente e cessionario, fissato dall’art. 2560 c.c. con riferimento ai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento e condizionato alla loro risultanza dai libri contabili obbligatori, deve essere applicato tenendo conto della finalità di protezione della disposizione, che consente all’interprete di far prevalere il principio generale della responsabilità solidale del cessionario ove si riscontrino, da una parte, un utilizzo della norma volto a perseguire fini diversi da quelli per i quali è stata introdotta e, dall’altra, un quadro probatorio che, ricondotto alle regole generali fondate anche sul valore delle presunzioni, consenta di fornire una tutela effettiva al creditore. L’art. 2560, co. 2, c.c. va infatti interpretato secondo la sua funzione primaria, che è la tutela dei creditori che hanno fatto riferimento al compendio aziendale poi ceduto, perché il cessionario è già protetto dal limite della conoscenza dell’esistenza del debito.
Le limitazioni poste dall’art. 2556, co. 1, c.c. alle modalità con cui può essere provata una cessione d’azienda, ossia esclusivamente mediante prova scritta, riguardano solo i rapporti tra cedente e cessionario e non trovano applicazione nei confronti dei terzi, i quali sono ammessi a provare il negozio anche a mezzo di presunzioni e testimonianze.
La cessione di fatto dell’azienda può essere desunta da plurime e convergenti circostanze, quali la costituzione dell’impresa cessionaria con denominazione pressoché identica a ridosso della messa in liquidazione della cedente, l’identità di legale rappresentante, sede, oggetto, indirizzo di posta elettronica e sito web, e la prosecuzione senza soluzione di continuità dell’attività già esercitata dalla cedente.
A seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese, il socio risponde dei debiti sociali ai sensi dell’art. 2495, co. 3, c.c. solo fino alla concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione; se il bilancio finale chiude con un patrimonio netto negativo, senza alcun riparto in favore del socio, la domanda del creditore sociale nei suoi confronti va rigettata.
È tardiva, e va disattesa, l’eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto costituitosi oltre il termine di cui all’art. 166 c.p.c.