L’art. 3, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 168 del 2003 – nel testo introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. d), d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. in l. n. 27 del 2012 – deve essere interpretato nel senso che l’espressione “controversie relative ai diritti inerenti” ricomprende tanto i diritti che il socio trae direttamente dalla partecipazione, quanto i diritti derivanti dall’atto di trasferimento della quota o da altri negozi che abbiano ad oggetto le partecipazioni sociali, inclusi quelli concernenti il pagamento del prezzo della cessione. In tale prospettiva, la controversia relativa all’adempimento dell’obbligazione di pagamento del corrispettivo pattuito per la cessione di quote sociali appartiene alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, in quanto strettamente connessa ai rapporti societari e alla stessa struttura organizzativa della società.
Le clausole di garanzia, tipicamente impiegate nelle operazioni di trasferimento di quote di società o anche d’azienda, mirano a preservare l’equilibrio sinallagmatico del contratto, ponendo a carico del cedente il rischio di passività o debiti pregressi non emergenti al momento della stipula e riferibili alla gestione pregressa. La loro funzione è, dunque, quella di assicurare al cessionario che il valore economico e patrimoniale dell’entità acquisita non risulti successivamente diminuito da fatti anteriori e a lui non conoscibili, garantendogli, in tal caso, il ristoro o l’indennizzo delle perdite sopravvenute. In considerazione della loro funzione, le clausole di garanzia non possono essere invocate per conseguenze economiche imputabili a comportamenti del cessionario medesimo o comunque a fatti sopravvenuti che traggano origine da una sua scelta gestionale, ovvero da circostanze delle quali egli fosse già pienamente consapevole al momento dell’acquisto.