Le azioni (e le quote) delle società di capitali costituiscono beni di “secondo grado”, in quanto non sono del tutto distinte e separate dai beni compresi nel patrimonio sociale e sono rappresentative delle posizioni giuridiche spettanti ai soci in ordine alla gestione ed alla utilizzazione di detti beni, funzionalmente destinati all’esercizio dell’attività sociale; pertanto, i beni compresi nel patrimonio della società non possono essere considerati del tutto estranei all’oggetto del contratto di cessione del trasferimento delle azioni o delle quote di una società di capitali, sia se le parti abbiano fatto espresso riferimento agli stessi, mediante la previsione di specifiche garanzie contrattuali, sia se l’affidamento del cessionario debba ritenersi giustificato alla stregua del principio di buona fede. Ne consegue che la differenza tra l’effettiva consistenza quantitativa del patrimonio sociale rispetto a quella indicata nel contratto, incidendo sulla solidità economica e sulla produttività della società, quindi sul valore delle azioni o delle quote, può integrare la mancanza delle qualità essenziali della cosa che rende ammissibile la risoluzione del contratto ex art. 1497 c.c., laddove in caso di garanzia che abbia ad oggetto il valore del bene al momento della vendita si è al cospetto di una promessa di qualità.
Nella vendita di partecipazioni sociali, la clausola con la quale il venditore si impegna a tenere indenne il compratore dalle sopravvenienze passive nel patrimonio della società ha ad oggetto una prestazione accessoria e non rientra, quindi, nella garanzia di cui all’art. 1497 cod. civ., che attiene, invece, alle qualità intrinseche della cosa, esistenti al momento della conclusione del contratto
In materia di vendita di quote sociali non è data applicazione di una garanzia indennitaria autonoma se non sussista un patto specifico che la svincoli dal sistema delle garanzie della vendita, o che tale possa ritenersi per il suo oggetto, il che avviene quando esso sia totalmente esulante dal perimetro delle azioni proprie della vendita. Non può quindi esservi spazio per un’innominata garanzia per inadempimento operante al di fuori del sistema dei rimedi per la vendita in generale