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Tribunale di Milano, 3 Dicembre 2024, n. 10439/2024

Cessione di quote sociali: irrilevanza del sopravvenuto fallimento della società target rispetto all’obbligazione di pagamento del prezzo

Tribunale di Milano, 3 Dicembre 2024, n. 10439/2024
Cessione di quote sociali: irrilevanza del sopravvenuto fallimento della società target rispetto all’obbligazione di pagamento del prezzo

Una volta che un soggetto si obblighi a pagare una determinata somma in favore di altro soggetto in forza di contratto, il debitore, al fine di paralizzare anche in via preventiva la propria obbligazione di pagamento, non può limitarsi a richiedere un mero accertamento negativo ma deve necessariamente allegare e dimostrare la sussistenza degli specifici strumenti offerti dall’ordinamento giuridico per impedire al creditore di richiedere il pagamento (come ad esempio l’eccezione 1460 c.c., l’eccezione di annullamento, nullità ecc.). Ciò posto, nell’ambito di un contratto di cessione di quote sociali, il sopravvenuto fallimento (rectius: liquidazione giudiziale) della società target non è un fatto di per sé idoneo a giustificare un legittimo rifiuto di pagamento del prezzo, salvo che vengano dimostrati ulteriori fatti imputabili al venditore che comportino un vizio o un inadempimento da parte sua.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 03/12/2024
Carica: Presidente
Giudice: Angelo Mambriani
Relatore: Nicola Fascilla
Registro: RG 24981 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 12/10/2025
Massima a cura di: Francesco Carelli
Francesco Carelli

Avvocato presso lo Studio Legale BonelliErede in Milano - Laurea cum laude in Giurisprudenza presso l'Università Bocconi - Master cum laude in Crisi d'Impresa e Ristrutturazioni Aziendali presso l'Università degli studi di Bergamo - Laurea Magistrale in Economia e Legislazione d'Impresa presso l'Università degli studi di Pavia.

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