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Tribunale di Milano, 31 Luglio 2024

Cessione di ramo d’azienda: incompetenza per materia della sezione specializzata e competenza territoriale nel cautelare ante causam

Tribunale di Milano, 31 Luglio 2024
Cessione di ramo d’azienda: incompetenza per materia della sezione specializzata e competenza territoriale nel cautelare ante causam

La controversia relativa all’inadempimento delle obbligazioni scaturenti da un contratto di cessione di ramo d’azienda e alla risoluzione del contratto stesso [nella specie, vendita con riserva di proprietà e clausola risolutiva espressa, con domanda cautelare di reimmissione nel possesso dell’azienda] non rientra tra le materie attribuite alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa dall’art. 3 del d.lgs. n. 168/2003, come novellato dall’art. 2 del d.l. n. 1/2012.

Ai sensi dell’art. 669-ter, comma 1, c.p.c., prima dell’inizio della causa di merito la domanda cautelare si propone al giudice competente a conoscere del merito, sicché il difetto di competenza per materia della sezione specializzata esclude anche la competenza territoriale che sarebbe stata ravvisabile ove la sezione fosse stata competente. Dovendosi valutare esclusivamente condotte relative all’adempimento di obbligazioni contrattuali, la competenza va radicata presso il giudice ordinario individuato secondo il foro generale del convenuto ex artt. 18 e 19 c.p.c., ovvero, ai sensi dell’art. 20 c.p.c., presso il giudice del luogo in cui è sorta l’obbligazione o in cui deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio, che per la riconsegna del ramo d’azienda coincide con il luogo in cui i beni si trovavano quando l’obbligazione è sorta o con quello in cui essi si trovano attualmente.

Data Sentenza: 31/07/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Anna Bellesi
Registro: RG 17328 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 12/09/2026
Massima a cura di: roberto.cesaro
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