La cessione dei diritti patrimoniali d’autore intervenuta dopo l’esaurimento dell’illecito non attribuisce al cessionario la legittimazione a domandare il risarcimento del danno già maturato nel patrimonio del cedente, poiché la titolarità del diritto patrimoniale ceduto e quella del credito risarcitorio da lesione del diritto sono situazioni giuridiche distinte e il trasferimento di quest’ultimo richiede una specifica manifestazione di volontà da parte del cedente.
La clausola contrattuale che attribuisce al cessionario il potere di “tutelare in qualsiasi modo verso terzi i diritti ceduti” mediante azioni giudiziarie, in difetto di espresso riferimento a violazioni già verificatesi, va intesa come riferita alle indebite utilizzazioni future e non implica, di per sé, la cessione del diritto al risarcimento per fatti illeciti pregressi.