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Tribunale di Milano, 3 Ottobre 2024

Clausola compromissoria statutaria, tutela cautelare e impugnazione della delibera assembleare

Tribunale di Milano, 3 Ottobre 2024
Clausola compromissoria statutaria, tutela cautelare e impugnazione della delibera assembleare

É pienamente ammissibile la tutela cautelare in corso di causa, pur in presenza nello statuto di una società di capitali di clausola arbitrale, dal momento che non si può certo far discendere dalla mera presenza di una clausola compromissoria (attivabile in sede giudizialmente solo a seguito di eccezione proposta nei termini) l’attribuzione in capo agli arbitri di un potere di sospensiva cautelare in via esclusiva. Il legislatore dell’ultima riforma ha chiarito che, in presenza di una clausola compromissoria, prima dell’accettazione dell’arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, la domanda cautelare si propone al Giudice competente ai sensi dell’art. 818, ultimo comma, c.p.c.. Al fine di evitare “vuoti” di tutela in via d’urgenza, è la legge stessa che consente l’intervento cautelare dell’autorità giudiziaria ordinaria, anche in presenza di una clausola compromissoria, legittimata ad intervenire fino al momento in si è costituito (su richiesta di parte) l’organo arbitrale indicato dallo statuto.

Nel caso d’impugnazioni di delibere, il Giudice competente è quello designato per la trattazione della causa di merito, in base a quanto disposto dall’art. 2378, quarto comma, c.c. che espressamente richiede che l’impugnate, qualora intenda chiedere la sospensione dell’esecuzione della delibera, deve depositare il ricorso contestualmente all’iscrizione a ruolo dell’atto di citazione.

É ben vero che ora il nuovo testo dell’ottavo comma dell’art. 669-octies c.p.c. prevede espressamente che l’estinzione del giudizio di merito non determina l’inefficacia dei provvedimenti cautelari di sospensione dell’efficacia delle delibere assunte da qualunque organo di società, tuttavia non è corretto far discendere da tale disposizione l’inammissibilità della domanda cautelare di sospensione in tutti i casi in cui sia efficace inter partes una clausola compromissoria e sia stata eccepita dall’altra parte l’incompetenza del Tribunale ordinario.

Non è compromettibile in arbitri la controversia relativa alla validità della delibera di impugnazione del bilancio atteso che le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio sono inderogabili in quanto la loro violazione determina una reazione dell’ordinamento a prescindere dalla condotta delle parti e rende illecita la delibera di approvazione e, quindi, nulla. Tali norme, infatti, non solo sono imperative, ma contengono principi dettati a tutela, oltre che dall’interesse dei singoli soci ad essere informati dell’andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell’affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere l’effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente.

Data Sentenza: 03/10/2024
Carica: Presidente
Giudice: Amina Simonetti
Relatore: Maria Antonietta Ricci
Registro: RG 29255 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 09/10/2025
Massima a cura di: Flaminia Marasà
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