Il socio di cooperativa edilizia è parte di un duplice e distinto rapporto, l’uno associativo, che discende dall’adesione al contratto sociale, l’altro di scambio, di natura sinallagmatica, che deriva dal contratto di assegnazione dell’alloggio in proprietà o in godimento. Ai fini della competenza occorre quindi individuare il rapporto dal quale origina il credito azionato dalla cooperativa: se esso attiene anche solo in parte al rapporto associativo, la competenza spetta alla sezione specializzata in materia di impresa, mentre se attiene esclusivamente al rapporto di scambio la competenza spetta al tribunale ordinario individuato secondo i normali criteri di collegamento.
Appartengono al rapporto di scambio, e non a quello associativo, le spese condominiali addebitate al socio assegnatario, perché rappresentano la contribuzione agli oneri di gestione delle parti comuni dell’edificio in cui si trova l’alloggio, calcolata in proporzione a esso, e non la contribuzione alle spese necessarie per la vita della cooperativa, nonché le spese legali del giudizio di sfratto intercorso tra le parti, che hanno natura accessoria rispetto al corrispettivo del godimento [decreto ingiuntivo per canoni, spese e spese legali, chiesto anche nei confronti della garante delle obbligazioni nascenti dal contratto di assegnazione; nessuna norma statutaria richiamata che prevedesse obblighi di contribuzione dei soci].