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Corte di Cassazione, 15 Marzo 2026, n. 5856/2026

Competenza della sezione specializzata per connessione e distinzione tra simulazione assoluta e revocatoria

Corte di Cassazione, 15 Marzo 2026, n. 5856/2026
Competenza della sezione specializzata per connessione e distinzione tra simulazione assoluta e revocatoria

L’attrazione alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa per ragioni di connessione, prevista dall’art. 3, comma 3, d.lgs. 168/2003, opera solo in presenza della connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c. Non sussiste un rapporto di connessione di tal genere tra l’azione di responsabilità promossa dal curatore ai sensi dell’art. 146 l.fall. nei confronti di amministratori e sindaci della società fallita davanti alla sezione specializzata e l’azione revocatoria o di accertamento della nullità o della simulazione di atti dispositivi compiuti da alcuni di essi, proposta dalla stessa curatela davanti al tribunale fallimentare.

La simulazione assoluta si caratterizza per il fatto che le parti, attraverso un’apparenza contrattuale intenzionalmente creata, fingono di stipulare un contratto che in realtà non vogliono, mentre l’azione revocatoria ordinaria presuppone un negozio realmente voluto, i cui effetti pregiudizievoli per i creditori sono resi inefficaci nei loro confronti. La destinazione dell’atto a sottrarre i beni alla garanzia generica dei creditori è comune a entrambe le fattispecie e non è di per sé indicativa della simulazione, sicché la declaratoria di simulazione assoluta richiede il compiuto accertamento della totale apparenza del negozio e del suo carattere non voluto dalle parti. [Nella specie, atto costitutivo di fondo patrimoniale stipulato dall’ex amministratore della società poi fallita e dalla moglie].

L’atto di disposizione di un bene costituito in fondo patrimoniale, consentito dall’atto costitutivo anche senza autorizzazione del tribunale, determina l’immediata cessazione del vincolo, e la sua revoca ex art. 2901 c.c., che incide solo sull’efficacia dell’atto nei confronti del creditore e non sulla sua validità, non comporta l’automatica reviviscenza del fondo. Sussiste quindi l’eventus damni, perché la donazione del bene, a differenza della sua inclusione nel fondo, fa uscire il bene dal patrimonio del disponente e diminuisce la garanzia patrimoniale. [Nella specie, donazioni compiute dall’ex presidente del consiglio di amministrazione della società poi fallita in favore della figlia].

Per l’esercizio dell’azione revocatoria è sufficiente una ragione di credito eventuale, e il requisito dell’anteriorità del credito rispetto all’atto dispositivo va riscontrato con riferimento al momento della sua insorgenza e non a quello del suo accertamento giudiziale; per l’atto successivo al sorgere del credito, l’elemento soggettivo consiste nella mera conoscenza del pregiudizio e non nella dolosa preordinazione. [Nella specie, la consapevolezza dell’amministratore donante è stata desunta dalla sua conoscenza dello stato di crisi in cui la società versava da anni].

Data Sentenza: 15/03/2026
Carica: Presidente
Giudice: Francesco Terrusi
Relatore: Alberto Pazzi
Registro: RG 21832 / 2023
Allegato:
Stampa Massima
Data: 18/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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