Laddove sia dedotta la sola violazione della disciplina in materia di concorrenza sleale – per imitazione servile, per copia “a ricalco”, per agganciamento e appropriazione di pregi – e non vi sia interferenza con diritti di proprietà industriale, nemmeno con un marchio di fatto, la competenza appartiene al Tribunale ordinario e non alle Sezioni Specializzate ai sensi dell’art. 3 d.lgs. n. 168 del 2003.