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Tribunale di Venezia, 9 Giugno 2025, n. 1744/2025

Competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa nelle controversie aventi ad oggetto operazioni di assistenza finanziaria

Tribunale di Venezia, 9 Giugno 2025, n. 1744/2025
Competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa nelle controversie aventi ad oggetto operazioni di assistenza finanziaria

La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa si determina in relazione all’oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio. La lettura dell’art. 3 del D. Lgs. 168/2003, come modificato dal d.l. n. 1/2012, deve rispettarne lettera e ratio, concorrenti nell’indicare la corretta interpretazione e che si concretano da un lato, nell’esistenza di una controversia relativa a rapporti societari ed a partecipazioni sociali; e, dall’altro lato, nel rilievo di situazioni rilevanti sulla vita sociale, sia pure in senso ampio, con riguardo quindi non solo alle vicende di governo interno, ma anche alla persona del singolo socio, nei suoi rapporti con la società, con gli organi societari o con gli altri soci. Laddove la controversia non coinvolga alcuna questione relativa ad un rapporto societario, l’interpretazione razionale dell’art. 3 del D. Lgs. 168/2003, come modificato dal d.l. n. 1/2012, induce ad attribuire la controversia alla competenza del Giudice non specializzato.
La partecipazione azionaria si presta, a seconda dei casi, a costituire lo strumento per esprimere le diverse possibili motivazioni dell’investimento azionario, ora volto ad una funzione propulsiva nell’impresa ed ora, invece, ad un ruolo essenzialmente finanziario del socio, la cui partecipazione in società resta un mero investimento, con sostanziale indifferenza alla dialettica assembleare, organo che diventa la sede delle istanze dei creditori – investitori rispetto alla maggioranza che la governa, con la conseguenza che in queste ipotesi le controversie che avessero ad oggetto la partecipazione azionaria rientrerebbero nel novero di quelle devolute al Tribunale delle Imprese.
Non sussiste la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa nelle controversie in cui l’oggetto del contendere, avuto riguardo al petitum e alla causa petendi, non è la partecipazione azionaria ed i diritti inerenti alla stessa, ma unicamente la sussistenza o l’insussistenza delle pretese creditorie derivanti da rapporti di finanziamento funzionali agli acquisti azionari, in asserita violazione dell’art. 2358 c.c..

Data Sentenza: 09/06/2025
Carica: Presidente
Giudice: Innocenza Vono
Relatore: Fabio Doro
Registro: RG 5285 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 14/12/2025
Massima a cura di: Simone D'Alessandro
Simone D'Alessandro

Laureato con lode presso l'Università degli Studi di Trento, collabora con un primario studio legale interazionale presso la sede di Milano.

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