Rientra nel campo di insindacabilità della business judgment rule la scelta degli amministratori di una cooperativa edilizia di completare i lavori di costruzione, anziché lasciare l’opera incompiuta, e di tentare di reperire nuovi soci interessati all’assegnazione degli alloggi prima di avviare la liquidazione, quando non siano offerti indicatori concreti della sua palese irragionevolezza, perché l’interruzione dei lavori avrebbe sì contenuto l’indebitamento ma lasciato la cooperativa in possesso di un edificio incompiuto, non collocabile sul mercato, di valore modesto e destinato al degrado. La sola esigenza, nota agli amministratori, di trovare nuovi soci assegnatari non impone la messa in liquidazione della cooperativa quando i bilanci non presentino indicatori di insolvenza o segnali di squilibrio allarmanti e il numero dei soci sia sempre stato superiore al minimo previsto dall’art. 2522 c.c. [azione di responsabilità promossa dal commissario della liquidazione coatta amministrativa; alloggi in parte rimasti invenduti; ispezione ministeriale che aveva confermato la mutualità prevalente e suggerito la ricerca di nuovi soci prenotatari; liquidazione deliberata circa un anno e mezzo dopo].
Agli amministratori subentrati nella carica non possono essere addebitate le strategie imprenditoriali impostate da chi ha amministrato la società negli anni precedenti né il conseguente indebitamento, sicché la loro responsabilità può essere valutata soltanto in relazione alle condotte tenute nel periodo in cui sono stati in carica [progetto edilizio, mutuo e principali debiti deliberati prima dell’insediamento dei convenuti].