L’accordo interno tra il promissario acquirente di partecipazioni sociali e il soggetto dallo stesso nominato ex art. 1401 c.c. quale parte che deve acquistare i diritti nascenti dal contratto non è opponibile al promissario venditore. Pertanto se in un simile accordo è stabilito che il promissario acquirente, anche a seguito della nomina del contraente, conservi la facoltà di richiedere al promissario venditore la corresponsione della penale contrattualmente prevista in caso di risoluzione per il mancato avverarsi di una condizione posta dalle parti, tale clausola non avrà efficacia verso il promissario venditore. Tuttavia, qualora il contraente nominato ex art. 1401 c.c. intervenga nel processo tra il promissario acquirente e il promissario venditore avente ad oggetto la corresponsione della predetta penale, confermando l’accordo dedotto dal promissario acquirente ed aderendo alla sua domanda, allora l’accordo interno avrà efficacia verso il promissario venditore con decorrenza a partire dal momento dell’intervento.