È compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto il riconoscimento in capo al sindaco di una società a responsabilità limitata del compenso a questi riconosciuto per lo svolgimento dell’attività di vigilanza.
La categoria delle controversie societarie aventi ad oggetto diritti indisponibili – che costituiscono l’unico limite posto all’autonomia negoziale nella devoluzione agli arbitri della risoluzione delle controversie nascenti dal vincolo societario – è circoscritta alle controversie che, per effetto della prospettazione in concreto offerta dalle parti, vertono direttamente (e non solo in via mediata) su aspetti implicanti la lesione dell’interesse collettivo dei soci o dei terzi estranei alla società, protetti da norma inderogabile. Tuttavia, l’area dell’indisponibilità del diritto sostanziale per il suo titolare non coincide con l’inderogabilità della norma tesa a regolarlo. Ne consegue che la controversia relativa alla violazione del diritto del sindaco a percepire il compenso deliberato dall’assemblea ai sensi dell’art. 2402 c.c., anche a ritenere l’inderogabilità della norma che impone all’assemblea dei soci la previsione del compenso per tutta la durata del mandato a tutela dell’indipendenza del sindaco nell’esercizio del ruolo di vigilanza, non involge la violazione di regole generali poste a tutela dei terzi estranei alla compagine sociale, ma solo la lesione di un diritto patrimoniale individuale del componente dell’organo di controllo pienamente disponibile da parte del suo titolare.