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Tribunale di Firenze, 17 Marzo 2025, n. 961/2025

Comunicazioni sociali e prospetto quali fonti cognitive dell’investitore e idoneità decettiva della scorrettezza contabile

Tribunale di Firenze, 17 Marzo 2025, n. 961/2025
Comunicazioni sociali e prospetto quali fonti cognitive dell’investitore e idoneità decettiva della scorrettezza contabile

Le comunicazioni sociali costituiscono le fonti cognitive da cui l’investitore attinge per orientarsi consapevolmente sul mercato; la loro carenza o scorrettezza può integrare un evento lesivo del diritto degli investitori alla libera scelta negoziale se e nella misura in cui si traduca, avuto riguardo al parametro dell’investitore medio, in un’inadeguatezza del quadro cognitivo tale da arrecare un vulnus informativo effettivamente preclusivo di consapevoli scelte di investimento.

Nella nozione di comunicazioni sociali, comprensiva di ogni esternazione formale della società rivolta al pubblico dei potenziali investitori, rientra anche il prospetto, che per legge costituisce lo strumento cognitivo privilegiato di orientamento delle decisioni di investimento e incide direttamente sul prezzo dei titoli offerti nel mercato primario. In presenza di prospetti conformi al vero, l’investitore che lamenti di essere stato indotto all’acquisto dalla lettura dei soli bilanci incorre in un concorso colposo nella propria caduta in errore, rilevante ai sensi dell’art. 1227 c.c.

La scorrettezza contabile dei bilanci rileva ai fini della responsabilità dell’emittente verso l’investitore soltanto se dotata di idoneità decettiva, concreta o almeno potenziale, rispetto a un investitore di media diligenza. Le informazioni che espongono, accanto al criterio di contabilizzazione adottato, gli impatti di un criterio alternativo in prospetti pro forma pubblicati con il bilancio e richiamati nella nota integrativa sono inidonee a indurre l’erroneo convincimento di una remuneratività dell’investimento superiore a quella effettiva, perché pongono il pubblico in condizione di disporre di tutte le informazioni necessarie e, semmai, possono dissuadere dall’investimento.

Poiché gli investitori, secondo un criterio di regolarità causale, orientano le proprie scelte in base alle informazioni contabili e ai prospetti, il pregiudizio derivante dall’investimento compiuto sulla base di informazioni rivelatesi fuorvianti si presume causalmente ricollegabile a tali informazioni. La presunzione è suscettibile di prova contraria, che può desumersi dalle condotte dell’investitore successive al disvelamento dell’informazione decettiva o dall’assenza di apprezzabili oscillazioni del prezzo del titolo all’indomani della diffusione della correzione, indice del fatto che il mercato già scontava l’informazione.

Il socio che lamenti un danno diretto al proprio patrimonio, derivante da falsità della rappresentazione contabile che lo abbiano indotto a un investimento rivelatosi dannoso, può agire a titolo extracontrattuale, oltre che contro gli amministratori ai sensi dell’art. 2395 c.c., anche contro la società ai sensi dell’art. 2049 c.c., in forza del principio di immedesimazione organica.

È competente la sezione specializzata in materia di impresa sulla domanda risarcitoria dell’investitore contro la società emittente che deduca, quale presupposto della responsabilità di questa, la mala gestio degli amministratori nella redazione dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali, ancorché gli amministratori non siano convenuti in giudizio, perché tale prospettazione della causa petendi è di per sé idonea a radicare la competenza; l’illecito commesso nella fase prenegoziale dell’acquisto di partecipazioni incide inoltre sui diritti inerenti alla partecipazione ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 168/2003.

Data Sentenza: 17/03/2025
Carica: Presidente
Giudice: Niccolò Calvani
Relatore: Linda Pattonelli
Registro: RG 11563 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 23/10/2026
Massima a cura di: Angelo Fiorello
Angelo Fiorello

Sono avvocato all'interno del dipartimento Corporate & Commercial presso l'ufficio di Milano di Bird & Bird. Mi occupo, principalmente, di Mergers&Acquisitions nelle forme di Buy-out, sia di carattere finanziario che industriale, e di Venture Capital.

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