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Tribunale di Venezia, 7 Agosto 2024

Concorrenza sleale confusoria e concorrenza sleale per sviamento di clientela mediante illecito uso di informazioni segrete ex artt. 98 e 99 c.p.i.

Tribunale di Venezia, 7 Agosto 2024
Concorrenza sleale confusoria e concorrenza sleale per sviamento di clientela mediante illecito uso di informazioni segrete ex artt. 98 e 99 c.p.i.

Nel caso di società di capitali, il conflitto tra denominazione sociali va risolto avendo riguardo al momento in cui le società di capitali che ne sono titolari sono iscritte nel registro delle imprese. Infatti, qualora due società di capitali inseriscano, nella propria denominazione, lo stesso cognome, il quale assuma per entrambe efficacia identificante, e si verifichi possibilità di confusione, in relazione all’oggetto ed al luogo delle rispettive attività, vige l’obbligo di apportare integrazioni o modificazioni idonee a differenziare detta denominazione, posto dall’art. 2564 c.c. a carico della società che per seconda abbia usato quella uguale o simile.

Il semplice elenco dei nominativi di clienti ed i relativi indirizzi, privo di ulteriori informazioni qualificanti del singolo cliente, non costituiscono segreto aziendale ex artt. 98-99 c.p.i. Affinché un insieme di dati possa essere oggetto di tutela è necessario, infatti, che si sia in presenza di un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, seppur non segretati e protetti, che superino la capacità mnemonica e l’esperienza del singolo normale individuo e che configurino così una banca dati che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di fornirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito. Diversamente opinando, attraverso la disciplina dell’illecito concorrenziale si finirebbe con l’attribuire un monopolio all’ex datore di lavoro sulle conoscenze e sull’esperienza dell’ex dipendente, in assenza di diritti di proprietà industriale su informazioni segrete e soprattutto mortificando i diritti costituzionalmente tutelati del lavoratore ex artt. 4, 35 e 36 Cost. a reperire sul mercato la miglior valorizzazione e remunerazione delle sue capacità professionali.

Deve ritenersi fisiologico il fatto che il nuovo imprenditore, nella sua opera di proposizione e promozione sul mercato della sua nuova attività, acquisisca o tenti di acquisire anche alcuni clienti già in rapporti con l’impresa alle cui dipendenze aveva prestato lavoro; un comportamento di tal fatta può essere considerato illecito, allorché lo sviamento sia provocato, direttamente o indirettamente, con un mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale.

Data Sentenza: 07/08/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Chiara Campagner
Registro: RG 1991 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 13/10/2025
Massima a cura di: Sofia Scati
Sofia Scati

Laureata a pieni voti presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parma ha subito intrapreso la propria formazione nel campo del diritto industriale presso uno studio legale specializzato. Lavora attualmente all'Ufficio per il Processo della Sezione Imprese del Tribunale di Bologna.

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