L’applicazione della disciplina in tema di concorrenza sleale presuppone l’accertamento dell’indefettibile presupposto della relazione esistente tra i soggetti in causa: questi devono essere, infatti, tra di loro in rapporto di concorrenza; devono operare nello stesso ambito di mercato e offrire beni e servizi indirizzati alla stessa clientela o rivolti a soddisfare lo stesso bisogno. In tema di concorrenza sleale, il rapporto di concorrenza tra due o più imprenditori, derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, comporta che la comunanza di clientela non è data dall’identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, bensì dall’insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti, uguali ovvero affini o succedanei a quelli posti in commercio dall’imprenditore che lamenta la concorrenza sleale, che sono in grado di soddisfare quel bisogno.