Nell’ambito della concorrenza sleale, la fattispecie della c.d. confondibilità (ex artt. 2564 e 2598, n. 1, c.c.) può considerarsi integrata dalla condotta dell’imprenditore che adotti una denominazione sociale, un logo e un layout del sito web aventi una valenza meramente evocativa di quelli di un concorrente, tali da indurre il consumatore medio a ritenere, in una valutazione sintetica, che vi sia continuità o identità tra le due realtà economiche.
Costituisce, inoltre, illecito sviamento della clientela (ex art. 2598, n. 3, c.c.) l’attività posta in essere tramite l’accesso abusivo al server informatico del concorrente e la conseguente appropriazione di un database di contatti (numeri telefonici e recapiti) utilizzati per l’invio massivo di messaggi promozionali, in quanto tale condotta viola i doveri di correttezza professionale e mira all’appropriazione illecita del risultato di mercato altrui.
Al contrario, non è configurabile il c.d. storno di dipendenti qualora il passaggio di personale risulti numericamente esiguo rispetto alla forza lavoro complessiva del concorrente e trovi giustificazione non già nell’animus nocendi del nuovo imprenditore, bensì nella rottura del rapporto fiduciario con il precedente datore di lavoro o in vicende di natura personale e familiare che rendano il trasferimento una scelta di libera iniziativa economica del lavoratore stesso.