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Tribunale di Napoli, 20 Febbraio 2024

Concorrenza sleale per confondibilità e concorrenza parassitaria

Tribunale di Napoli, 20 Febbraio 2024
Concorrenza sleale per confondibilità e concorrenza parassitaria

L’azione per concorrenza sleale per confondibilità non può essere basata sulla sola prova che il proprio prodotto sia stato imitato fedelmente dal concorrente, ma occorre anche dimostrare che tale imitazione è confusoria, con riferimento alle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, cioè idonee, proprio in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa, di modo che la relativa imitazione crea in capo al consumatore un inganno sulla provenienza del prodotto, ossia un pericolo di confusione tra le attività delle due imprese.

Può, dunque, essere accordata la repressione degli atti di concorrenza sleale confusoria nei confronti della pedissequa imitazione delle forme del prodotto di un altro imprenditore che non siano protette specificamente da un titolo di proprietà industriale (marchio di forma, modello di utilità) a condizione, in particolare, che la forma del prodotto sia originale e arbitraria e, quindi, elaborata rispetto alle forme comunemente diffuse e sia dimostrata la sua capacità distintiva, ossia la sua attitudine a connotare i prodotti come provenienti da quello specifico imprenditore, così operando quale segno distintivo di fatto e meritando protezione a tutela dell’avviamento dell’imprenditore e dell’affidamento dei consumatori.

La fattispecie della concorrenza parassitaria o a ricalco si configura nella condotta dell’imprenditore che pone in essere un’imitazione sistematica delle iniziative del concorrente, che possono comprendere, tra l’altro, l’imitazione dei prodotti, delle modalità di pubblicizzazione, delle tecniche di commercializzazione. Ciò che rileva, dunque, non è la confondibilità del prodotto in sé ma la circostanza che tale comportamento costituisca il mezzo per determinare uno sfruttamento sistematico del lavoro e della creatività altrui, così determinandosi su tale piano la violazione dei principi di correttezza professionale che integrano la concorrenza sleale.

Data Sentenza: 20/02/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Ilaria Grimaldi
Registro: RG 21692 / 2023
Allegato:
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Data: 15/01/2026
Massima a cura di: Vincenzo Di Costanzo
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