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Tribunale di Milano, 20 Maggio 2024

Concorrenza sleale per imitazione servile: limiti e differenze rispetto all’imitazione contraria alla correttezza professionale

Tribunale di Milano, 20 Maggio 2024
Concorrenza sleale per imitazione servile: limiti e differenze rispetto all’imitazione contraria alla correttezza professionale

In tema di concorrenza sleale, l’imitazione servile di prodotti altrui è illecita ai sensi dell’art. 2598 n. 1 c.c. solo in dipendenza della sua idoneità a creare confusione con i prodotti e con l’attività di concorrente, senza che l’illiceità dell’imitazione non confusoria possa farsi derivare dall’inclusione di essa nello schema tipico della concorrenza sleale previsto dal n. 3 dell’art. 2598 c.c., atteso che tale norma di chiusura non racchiude ipotesi complementari rispetto a quelle contemplate nei nn. 1 e 2, ma casi alternativi e diversi, ciascuno dotato di connotazione sua propria. Una relazione di continenza non è, in particolare, ravvisabile nel rapporto fra concorrenza sleale per imitazione servile e concorrenza sleale per imitazione contraria alla correttezza professionale (rispettivamente nn. 1 e 3 dell’art. 2598 c.c.), atteso che, nel difetto dei requisiti dell’uno, quale la capacità individualizzante del prodotto imitato, il riscontro dell’altra richiede, comunque, la presenza di elementi ulteriori (in particolare la non conformità del fatto a correttezza professionale e la sua idoneità ad arrecare nocumento).

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 20/05/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Elisa Fazzini
Registro: RG 8480 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 27/12/2025
Massima a cura di: Luca Barbagallo
Luca Barbagallo

Avvocato del Foro di Torino. Svolgo la mia attività prevalentemente nel settore del diritto civile e commerciale.

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