La competenza della sezione impresa sussiste laddove la lesione dei diritti di privativa sia un elemento costitutivo della lesione concorrenziale denunciata, tale da imporre una valutazione quantomeno incidenter tantum circa la sussistenza del diritto di proprietà intellettuale vantato. Qualora invece, tali diritti non siano nemmeno oggetto di allegazione, si ricade nell’ambito della concorrenza sleale “pura”, con conseguente operatività degli ordinari criteri di competenza.