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Corte d'appello di Roma, 23 Dicembre 2025, n. 7860/2025

Concorrenza sleale tra autoscuole, prova del danno da sviamento e inattendibilità dei ricavi del concorrente

Corte d'appello di Roma, 23 Dicembre 2025, n. 7860/2025
Concorrenza sleale tra autoscuole, prova del danno da sviamento e inattendibilità dei ricavi del concorrente

Nella liquidazione, anche equitativa, del danno da sviamento di clientela i ricavi conseguiti dall’impresa concorrente, specie se assunti al lordo dei costi, non costituiscono un parametro attendibile quando l’impresa che si assume danneggiata non alleghi né provi, ad esempio producendo i propri bilanci, una diminuzione della propria clientela o dei propri utili o il mancato conseguimento di incrementi di fatturato riconducibili alla condotta del concorrente, e tanto più quando i suoi introiti non abbiano registrato alcun aumento nel periodo in cui l’attività concorrente era rimasta chiusa [autoscuola che lamenta lo sviamento di clientela da parte di un’autoscuola concorrente aperta a breve distanza, nel medesimo bacino di utenza, in difetto delle prescritte autorizzazioni amministrative, e quantifica il danno nei ricavi annui del concorrente].

Ai fini della prova del danno da concorrenza sleale, l’impresa che lamenta lo sviamento della clientela deve indicare sotto quale profilo la propria clientela attuale o potenziale sia suscettibile di sviamento in conseguenza della condotta del concorrente, ovvero gli elementi dai quali desumere che una futura prospettiva di espansione della propria attività sia stata pregiudicata, e la sola operatività delle due imprese nella medesima area di mercato con prestazioni omogenee non dimostra l’esistenza del danno, neppure potenziale o futuro.

Il danno da concorrenza sleale non è in re ipsa perché, mentre l’accertamento di fatti materiali di concorrenza sleale fa presumere la colpa ai sensi dell’art. 2600 c.c., il pregiudizio, quale conseguenza diversa e ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, deve essere provato secondo i principi generali che regolano il risarcimento del danno da fatto illecito, e soltanto la dimostrazione della sua esistenza consente il ricorso alla liquidazione equitativa, che presuppone comunque criteri verificabili e attendibili.

La ricostruzione dei ricavi di un’impresa per gli esercizi dei quali non sono disponibili i bilanci, mediante l’applicazione a ritroso di un tasso medio di crescita, costituisce un criterio inattendibile e non utilizzabile ai fini della quantificazione del danno da concorrenza sleale, tanto più se trascura i periodi nei quali l’attività è rimasta chiusa.

La domanda risarcitoria per sviamento di clientela riconducibile alla concorrenza sleale cosiddetta pura, che non interferisca neppure indirettamente con l’esercizio di diritti di proprietà industriale, esula dalla competenza della sezione specializzata in materia di impresa ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 168/2003 e spetta alla sezione ordinaria.

È legittimo il diniego dell’ordine di esibizione ai sensi dell’art. 210 c.p.c. avente ad oggetto il numero dei clienti serviti dall’impresa concorrente, quando il dato sia irrilevante a fronte delle lacune probatorie sull’andamento degli introiti dell’impresa che si assume danneggiata.

Data Sentenza: 23/12/2025
Carica: Presidente
Giudice: Benedetta Orsetta Thellung de Courtelary
Relatore: Marina Tucci
Registro: RG 1202 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 24/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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