Una condizione apposta ad un contratto, la quale sia legata all’esito (positivo per gli imputati) di un giudizio penale che si conclude per l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione ex art. 129 c.p.c., si dovrà considerare avverata, là dove il sopravvenuto passaggio in giudicato della sentenza, se preclude in sede penale ogni ulteriore giudizio sui medesimi fatti nei confronti dei medesimi imputati, non implica affatto un accertamento, men che meno con valore di giudicato, circa la fondatezza di merito delle imputazioni formulate dal PM.