È pacifico il principio secondo cui, nel caso in cui una condizione sia costituita da un evento incerto sia nell’an che nel quando, le parti possono concordare un limite temporale riguardo al suo verificarsi, per non lasciare indefinitamente nell’incertezza l’efficacia del contratto, e sono abilitate a porre tale limite nell’interesse esclusivo di una di esse, nonchè a rinunciare a farlo valere, anche con comportamenti concludenti. Pertanto nell’accordo per la proroga del termine, o anche nel tollerato superamento del termine, non può ravvisarsi alcuna rinuncia delle condizioni laddove parte attrice valorizza il comportamento adottato dalla promittente venditrice di adoperarsi per favorire l’avveramento delle condizioni anche dopo la scadenza del termine.
Affinché possa operare la finzione di cui all’art. 1359 c.c., spetta alla parte interessata la prova che l’altra parte abbia impedito il verificarsi della condizione, in quanto, qualora l’acquisto di un diritto dipenda da un evento futuro e incerto rimesso al comportamento volontario di una delle parti, il suo adempimento è elemento costitutivo della fattispecie negoziale attributiva del diritto.