I conferimenti cui è tenuto ciascun socio sono, ai sensi dell’art. 2247 c.c., unicamente quelli individuati nel contratto di società, sicché ogni nuovo conferimento costituisce una modifica dell’atto costitutivo, che [nella società semplice, in base al contratto sociale] presuppone l’unanimità della deliberazione. In assenza di un obbligo di ulteriori apporti in denaro, il mancato versamento di somme per il funzionamento dell’impresa sociale non integra inadempimento idoneo a giustificare l’esclusione del socio.
Quando il contratto sociale [di società semplice] prevede per ciascun socio unicamente un conferimento in denaro, senza che alcuno figuri come socio d’opera e senza descrizione dell’attività da prestare, non sussiste a carico dei soci alcun obbligo di prestare attività personale nell’impresa, e la mancata prestazione di tale attività non costituisce inadempimento degli obblighi sociali rilevante ai fini dell’esclusione.
In mancanza di una previsione del contratto sociale, il socio non è tenuto a finanziare la società. La revoca della fideiussione prestata a garanzia dei debiti sociali, che resta efficace per le passività maturate anteriormente alla revoca, non integra inadempimento degli obblighi sociali idoneo a giustificare l’esclusione del socio.