La decisione sulla descrizione deve trovare fondamento negli elementi forniti dalle parti in ordine alla sussistenza dei presupposti per disporla al momento della richiesta, mentre la valutazione del suo risultato rileva solo ai fini della concessione delle altre misure cautelari, perché la descrizione assolve a una funzione probatoria in relazione a tali misure e al giudizio di merito. La descrizione va quindi confermata anche quando il consulente tecnico nominato nel procedimento cautelare abbia concluso per l’invalidità del brevetto, se al momento della richiesta gli elementi addotti apparivano sufficienti e l’invalidità non poteva essere ritenuta ex ante [ricorrente che aveva prodotto una relazione tecnica sulla contraffazione di un brevetto nazionale; resistente che opponeva rapporti di ricerca dell’Ufficio europeo dei brevetti sulla carenza di novità; rinuncia alla domanda di inibitoria dopo il deposito della consulenza].
Le esigenze di riservatezza del resistente sulle caratteristiche tecniche dei beni oggetto di descrizione non giustificano la revoca della misura, perché possono essere contemperate con la funzione di istruzione preventiva del procedimento disponendo la secretazione dei verbali delle operazioni e del materiale acquisito, con divieto di utilizzazione e di rivelazione a terzi, quantomeno fino al giudizio di merito, nel quale il giudice valuterà l’opportunità, i tempi e i modi della desecretazione.