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Tribunale di Catania, 23 Ottobre 2020

Conseguenze della morte del socio di cooperativa edilizia

Tribunale di Catania, 23 Ottobre 2020
Conseguenze della morte del socio di cooperativa edilizia

In tema di cooperative edilizie deve distinguersi tra il rapporto sociale, di carattere associativo, e quello di scambio, di natura sinallagmatica, rapporti che, pur collegati, hanno causa giuridica autonoma; da ciò discende che il pagamento di una somma, eseguito dal socio a titolo di prenotazione dell’immobile, deve essere ascritto al rapporto di scambio e perciò al pagamento del prezzo d’acquisto, alla cui restituzione la cooperativa è, quindi, tenuta, in caso di scioglimento dal rapporto sociale per esclusione o per recesso, anche in presenza di un disavanzo di bilancio.

In caso di morte del socio di cooperativa edilizia trovano applicazione gli artt. 2534 e 2525 c.c. che fanno riferimento alla restituzione della sola quota sociale e non già anche delle quote versate in relazione al rapporto sinallagmatico la cui prova deve essere fornita dal successore.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 23/10/2020
Registro: RG 14282 / 2017
Allegato:
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Data: 29/09/2022
Massima a cura di: Pasquale Di Marino
Pasquale Di Marino

L'avv. Pasquale Di Marino è titolare dell'omonimo studio legale sito in Napoli e fornisce assistenza e consulenza giuridica sia in sede stragiudiziale che contenziosa nello specifico settore del diritto societario e fallimentare.

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