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Tribunale di Milano, 6 Luglio 2023, n. 5593/2023

Fideiussione con pagamento a semplice richiesta nonostante l’opposizione del debitore come contratto autonomo di garanzia

Tribunale di Milano, 6 Luglio 2023, n. 5593/2023
Fideiussione con pagamento a semplice richiesta nonostante l’opposizione del debitore come contratto autonomo di garanzia

La clausola che obbliga il garante a pagare immediatamente, a semplice richiesta scritta della banca, anche in caso di opposizione del debitore equivale alla clausola “senza eccezioni” e, unita all’espressione “a prima richiesta”, qualifica il negozio come contratto autonomo di garanzia, escludendo la facoltà del garante di opporre le eccezioni spettanti al debitore principale ai sensi dell’art. 1945 c.c.; la qualificazione è confermata dalla clausola che, in deroga all’art. 1939 c.c., estende la garanzia all’obbligo di restituzione delle somme erogate qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide. La clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” fa presumere l’assenza di accessorietà, che in sua mancanza può desumersi anche dal tenore complessivo dell’accordo.

Al contratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa previsione delle parti, non si applica l’art. 1957 c.c. sull’onere del creditore di far valere tempestivamente le proprie ragioni nei confronti del debitore principale, perché tale norma, collegata al carattere accessorio dell’obbligazione fideiussoria, instaura un collegamento necessario tra la scadenza dell’obbligazione di garanzia e quella dell’obbligazione principale; l’eventuale nullità della clausola di rinuncia ai termini dell’art. 1957 c.c. resta quindi priva di conseguenze sul rapporto di garanzia autonoma.

Il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 riguarda le fideiussioni omnibus conformi allo schema ABI e il periodo compreso tra ottobre 2002 e maggio 2005, sicché è inidoneo a fondare la nullità di un contratto autonomo di garanzia per violazione della disciplina antitrust.

Per le fideiussioni omnibus rilasciate dopo il periodo oggetto dell’istruttoria conclusa con il provvedimento n. 55/2005 [cause c.d. stand alone], il garante che ne deduca la nullità per violazione dell’art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287/1990 deve allegare e provare la persistenza, all’epoca del rilascio, di un’intesa tra istituti di credito per l’applicazione uniforme delle clausole dello schema ABI, perché l’efficacia di prova privilegiata del provvedimento si affievolisce fino a esaurirsi per condotte sempre più distanti dal periodo accertato. Le clausole di reviviscenza, di rinuncia ai termini dell’art. 1957 c.c. e di sopravvivenza della garanzia sono, in sé considerate, legittimamente derogatorie di norme codicistiche, e la produzione di pochi moduli di altre banche privi di data è inidonea a provare l’intesa.

Il giudice investito della domanda di nullità integrale della fideiussione deve rilevare d’ufficio la nullità parziale, sicché la relativa domanda, proposta per la prima volta con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., è ammissibile ed esaminabile nel merito.

La fideiussione, di per sé, non rientra tra i contratti bancari in senso stretto per i quali la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda.

L’iscrizione a ruolo con modalità telematiche è tempestiva quando la ricevuta di avvenuta consegna della busta telematica sia generata entro il termine, a nulla rilevando la data della successiva accettazione da parte della cancelleria.

Data Sentenza: 06/07/2023
Carica: Presidente
Giudice: Claudio Marangoni
Relatore: Vincenzo Barbuto
Registro: RG 63558 / 2019
Allegato:
Stampa Massima
Data: 20/08/2024
Massima a cura di: Laura Trevisanello
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