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Tribunale di Milano, 16 Novembre 2018

Contratto di compravendita di quote per persona da nominare

Tribunale di Milano, 16 Novembre 2018
Contratto di compravendita di quote per persona da nominare

Ai sensi degli artt. 1401 e ss. c.c., in un  contratto di compravendita di quote per persona da nominare, a seguito dell’esercizio del potere di nomina da parte dell’acquirente, il terzo subentra nel contratto e, prendendo il posto della parte originaria, ne acquista i diritti ed assume gli obblighi con effetto retroattivo, dovendo quindi considerarsi fin dall’origine unica parte contraente contrapposta al venditore ed unico legittimato passivo di un’eventuale azione contrattuale di quest’ultimo (cfr. Cass. nn. 7217/2013; 9595/2015 e 23077/2009).

 

Data Sentenza: 16/11/2018
Registro: RG 23031 / 2014
Allegato:
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Data: 20/02/2019
Massima a cura di: Stefano Castoldi
Stefano Castoldi

Avvocato in Milano, attualmente frequentante l'LL.M. presso la Columbia University (New York). Laureato con lode presso l'Università degli Studi di Milano. Si occupa di contenziosi commerciali e societari.

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