L’indicazione del venditore, contenuta nell’atto notarile di compravendita, che il pagamento del prezzo complessivo è avvenuto contestualmente alla firma dell’atto medesimo non è coperto da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., ma ha natura confessoria, con la conseguenza che il quietanziate non è ammesso alla prova contraria per testi o per presunzioni, salvo che dimostri, in applicazione analogica dell’art. 2732 c.c., che il rilascio della quietanza è avvenuto per errore di fatto o per violenza o salvo che se ne deduca la simulazione, la quale deve essere provata mediante contro dichiarazione scritta.
Non è ammissibile la prova testimoniale o per presunzioni diretta a dimostrare la simulazione assoluta della quietanza, che dell’avvenuto pagamento costituisce documentazione scritta, ostandovi l’art. 2726 c.c., il quale – estendendo al pagamento il divieto ex art. 2722 c.c. di provare con testimoni patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale – esclude che tale mezzo istruttorio possa dimostrare l’esistenza di un accordo simulatorio; quest’ultimo, infatti, essendo concluso allo specifico fine di negare l’esistenza giuridica della quietanza, si configura come uno di quei patti, anteriori o contestuali alla quietanza stessa e rispetto al quale opera il combinato disposto degli artt. 2722 e 2726 c.c.