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Tribunale di Milano, 16 Dicembre 2014

Contratto di mutuo e ammissibilità della prova testimoniale ex art. 2721 c.c.

Tribunale di Milano, 16 Dicembre 2014
Contratto di mutuo e ammissibilità della prova testimoniale ex art. 2721 c.c.

La conclusione di un contratto di mutuo può essere provata per testi anche in deroga ai limiti di valore di cui all’art. 2721 comma 1 cc, ove il giudice lo ritenga opportuno alla luce della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza, ivi compresa l’esistenza di un principio di prova scritta proveniente dal mutuante e non contestata dal mutuatario.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 16/12/2014
Registro: RG 14569 / 2012
Allegato:
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Data: 03/03/2015
Massima a cura di: Giorgio Grossi
Giorgio Grossi

Avvocato, già tirocinante ex art. 73 d.l. n. 69/2013 presso la Sezione Specializzata in materia d'Impresa del Tribunale di Milano. Cultore della materia presso la cattedra di Diritto Commerciale dell'Università Cattolica di Milano, presso la quale ha conseguito la laurea in Giurisprudenza con il massimo dei voti e la lode. Autore di vari articoli in materia di diritto commerciale per il Sole24Ore e Giuffrè. Co-amministratore del portale "Giurisprudenza delle Imprese".

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