Qualora un contratto preliminare di vendita di immobili stipulato tra srl (promittente-alienante) e terzo (promissario-acquirente) preveda l’ottenimento di un immobile non gravato in alcun modo da vincoli, l’amministratore unico della società è responsabile, ai sensi dell’art. 2476, co. 6, c.c., per il fatto di aver omesso di utilizzare le somme corrisposte ratealmente dal promissario acquirente in esecuzione anticipata del contratto per liberare l’immobile dall’ipoteca sullo stesso iscritta a garanzia di un debito della società verso la banca.
Il danno va così identificato nel prezzo della vendita che il promissario acquirente ha interamente pagato, qualora quest’ultimo sia stato costretto a insinuarsi al passivo per il relativo credito che risulti, in via concreta e attuale, irrecuperabile.