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Tribunale di Milano, 24 Febbraio 2025, n. 1548/2025

Contributo ambientale CONAI e obblighi dell’autoproduttore: principio del conguaglio e responsabilità per omessa comunicazione

Tribunale di Milano, 24 Febbraio 2025, n. 1548/2025
Contributo ambientale CONAI e obblighi dell’autoproduttore: principio del conguaglio e responsabilità per omessa comunicazione

In tema di contributo ambientale CONAI, l’autoproduttore/utilizzatore è tenuto a dimostrare l’invio puntuale e documentato dei moduli 6.4 ai propri fornitori, nonché la corretta compilazione dei moduli 6.5 ai fini dell’esenzione per plafond. L’omessa prova dell’invio e della ricezione dei moduli giustifica il recupero del contributo da parte del Consorzio, anche mediante decreto ingiuntivo, con applicazione di sanzioni e interessi, trattandosi di obbligazione soggetta a prescrizione decennale. Non integra duplicazione di pagamento la coesistenza di un credito del fornitore per cessioni assoggettate a contributo e di un credito del CONAI per rettifica derivante da dichiarazioni errate dell’autoproduttore.

Data Sentenza: 24/02/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Silvia Vaghi
Registro: RG 43424 / 2019
Allegato:
Stampa Massima
Data: 22/07/2025
Massima a cura di: Edoardo Beghelli
Edoardo Beghelli

Cultore della materia in Diritto Commerciale presso l'Università di Bologna; Avvocato in Bologna presso lo Studio Legale Delta Law Solutions.

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