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Tribunale di Catanzaro, 23 Gennaio 2025

Controllo del socio non amministratore ex art. 2476, co. 2, c.c. e limiti di buona fede e correttezza

Tribunale di Catanzaro, 23 Gennaio 2025
Controllo del socio non amministratore ex art. 2476, co. 2, c.c. e limiti di buona fede e correttezza

L’art. 2476, co. 2, c.c. riconosce al socio non amministratore un diritto soggettivo pieno e incondizionato di accesso alla documentazione sociale, esercitabile in ogni momento dell’esercizio e con riferimento alla più ampia gamma di informazioni, relative tanto alla gestione passata quanto a quella futura. Tale diritto può essere esercitato anche tramite un professionista di fiducia, senza che il socio sia tenuto a dimostrarne l’utilità rispetto a un interesse specifico. Tuttavia, l’esercizio del potere di controllo incontra un limite nei principi di buona fede e correttezza, con la conseguenza che devono ritenersi illegittime le condotte ostruzionistiche o comunque dirette a turbare l’attività gestoria attraverso richieste di informazioni non effettivamente necessarie.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 23/01/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Carmen Ranieli
Registro: RG 5464 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 15/10/2025
Massima a cura di: Luca Perotta
Luca Perotta

Nato a Busto Arsizio (VA) il 21 marzo 1991, laureato presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, svolgo la professione di avvocato presso lo Studio FPB Legal di Milano. Sono specializzato in contenzioso commerciale e societario.

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