Le notizie di stampa sull’esito della procedura sanzionatoria avviata dalla Commissione europea nei confronti di alcuni istituti di credito per intese finalizzate ad alterare la fissazione dei tassi Libor ed Euribor sono idonee a dimostrare soltanto l’esistenza e l’esito di tale procedura e restano insufficienti a provare la pratica anticoncorrenziale contestata alle banche convenute [non destinatarie di sanzioni], perché la conoscenza in dettaglio dell’accertamento compiuto dalla Commissione costituisce la condicio sine qua non per ogni ulteriore valutazione processuale: solo l’esame della ricostruzione logico-fattuale contenuta nella motivazione del provvedimento consente di verificarne l’eventuale incidenza sui rapporti oggetto del giudizio.
L’onere della prova di un illecito antitrust grava sulla parte che ne assume l’esistenza secondo le regole ordinarie del processo civile, salvo che l’illecito sia già stato oggetto di positivo accertamento da parte dell’autorità amministrativa deputata alla vigilanza sul mercato, potendo in tal caso la parte interessata avvalersi di tale prova privilegiata.
La clausola che fissa gli interessi corrispettivi con rinvio per relationem al tasso Euribor a tre mesi è conforme all’art. 117 d.lgs. 385/1993, perché l’Euribor costituisce un indice determinabile in modo costante, sulla base di un articolato procedimento di rilevazione sottratto a qualsiasi rischio di determinazione unilaterale da parte della banca; restano così superate le obiezioni sull’indeterminatezza del tasso e sul vizio del consenso.
Ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia antiusura, gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori hanno funzioni diverse e sono rigorosamente alternativi: i primi remunerano il capitale messo a disposizione ed esprimono la fisiologia del rapporto, i secondi si applicano soltanto nella fase patologica del mancato o ritardato pagamento e comunque in via sostitutiva dei corrispettivi. La sommatoria algebrica dei due tassi è pertanto illegittima.
Il fideiussore che sia socio al 50% della società debitrice principale e abbia partecipato alle trattative per la rinegoziazione del debito con la banca ha una conoscenza diretta e completa dell’andamento delle condizioni patrimoniali del debitore, sicché non può invocare la liberazione ai sensi dell’art. 1956 c.c., difettando qualsiasi negligenza della banca volta a sfruttare la sua inconsapevolezza del peggioramento della situazione finanziaria del debitore.