In una s.r.l. deve ritenersi validamente costituita l’assemblea dei soci quando sia presente l’intero capitale sociale e l’amministratore sia stato informato della riunione con regolare lettera di convocazione, ancorché spedita dal socio e non dall’amministratore.
Benché ciò non sia espressamente previsto nella disciplina della s.r.l., deve dedursi che la società è legittimata a proporre l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.
La decisione dell’assemblea dei soci in punto di esercizio dell’azione di responsabilità deve contenere l’indicazione, pur sintetica, delle condotte illegittime che si addebitano all’organo di gestione e che vanno a integrare i fatti costitutivi della domanda risarcitoria.
La prova del danno al patrimonio sociale provocato dalla perdita di un’attività per mala gestio dell’amministratore non può essere assolta con la semplice indicazione del mancato fatturato conseguente alla condotta dello stesso (nella specie, la perdita della autorizzazione alla custodia di autoveicoli), ma deve essere integrata dalla specifica indicazione della differenza tra i ricavi e i costi di gestione, che la società avrebbe dovuto sopportare per il caso di svolgimento dell’impresa.